I contratti collettivi Edilizia Artigianato, Cooperative e Industria non mancano di regolamentare la disciplina su ferie e permessi retribuiti spettanti ai dipendenti.
Gli istituti descritti rispondono all’esigenza, a seconda dei casi, di assicurare il recupero delle energie psico-fisiche spese da operai e impiegati nel corso della prestazione lavorativa (è il caso di ferie e ROL) ovvero per garantire ai dipendenti di dedicarsi ad altre attività e impegni di vita.
Un esempio in tal senso sono i permessi per il diritto allo studio e il congedo matrimoniale.
Analizziamo in dettaglio cosa prevedono i contratti collettivi dell’edilizia su ferie e permessi.
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Edilizia Artigianato
Il CCNL Edilizia Artigianato del 23 luglio 2008 in vigore dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2024 riconosce (articolo 18) agli operai quattro settimane di calendario di ferie annue retribuite, corrispondenti a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione, escludendo dal computo i giorni festivi.
All’operaio che non ha maturato l’anno di anzianità, il periodo complessivo di ferie dev’essere diviso per dodici e moltiplicato poi per il numero di mesi interi in forza in azienda totalizzati dal lavoratore: (Periodo annuo di ferie / 12)* numero mesi interi in forza nell’anno.
Preavviso e altre assenze
Il preavviso, dispone il CCNL, non può essere considerato periodo di ferie.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nei seguenti casi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
Organizzazione delle ferie
L’epoca di fruizione delle ferie da parte degli operai sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro di comune accordo contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.
Ferie per gli impiegati
L’articolo 62 del CCNL contempla il diritto dell’impiegato, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario, escludendo dal conteggio i giorni festivi.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, l’impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.
L’assegnazione delle ferie, da ultimo, non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Dato lo “scopo igienico sociale dell’istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell’impiegato al godimento delle ferie” (articolo 62, CCNL).
Permessi
Ecco di seguito alcune delle ipotesi di permessi retribuiti contemplate dal CCNL:
- Riduzione dell’orario di lavoro (ROL), pari a 88 ore annue retribuite, comprensive delle 32 ore spettanti a fronte delle ex-festività abolite per legge;
- 150 ore di permessi retribuiti nel triennio per il diritto allo studio.
Edilizia Cooperative
L’accordo collettivo Edilizia Cooperative del 24 giugno 2008 in vigore dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2024 dispone all’articolo 55 che gli operai hanno diritto, per ogni anno di anzianità conseguita presso la cooperativa, ad un periodo di ferie pari a quattro settimane di calendario (corrispondenti a 160 ore di orario normale), escludendo dal computo i giorni festivi.
Per periodi inferiori in forza in azienda opera il meccanismo di riproporzionamento delle ferie descritto per il CCNL Edilizia artigianato.
Organizzazione delle ferie
Il periodo di fruizione delle ferie è stabilito secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente per cantiere, per squadre o individualmente.
Per la determinazione dell’epoca del godimento delle ferie è da tenere presente che almeno il 50% del diritto maturato sarà goduto dall’operaio nel mese di agosto, salvo inderogabili esigenze aziendali.
Ferie per gli impiegati
L’articolo 85 del CCNL riconosce agli impiegati, per ogni anno di servizio, un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario, escludendo dal computo i giorni festivi.
Per ogni mese di servizio prestato, il lavoratore matura un dodicesimo del citato periodo feriale. La frazione di mese superiore ai 15 giorni è considerata come mese intero.
Di norma le ferie, dispone l’accordo collettivo, andranno godute nel corso dell’anno di maturazione.
Permessi
Il CCNL Edilizia cooperative contempla:
- 88 ore annue di permessi ROL retribuiti, comprensive di 32 ore di permessi in sostituzione delle festività abolite per legge;
- 150 ore di permessi retribuiti nel triennio per l’esercizio del diritto allo studio;
- 15 giorni consecutivi di calendario per congedo matrimoniale.
Edilizia Industria
Il contratto collettivo Edilizia industria del 19 aprile 2010 in vigore dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2024, riconosce (articolo 15) agli operai quattro settimane di calendario di ferie annue retribuite, corrispondenti a 160 ore di orario normale.
Per periodi inferiori in forza in azienda opera il meccanismo di riduzione delle ferie spettanti descritto per il CCNL Edilizia Artigianato.
Ferie per gli impiegati
All’articolo 62 del CCNL vengono contemplate quattro settimane di calendario di ferie per gli impiegati, per ogni anno di servizio.
In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l’orario normale settimanale è distribuito su cinque giorni.
Se la distribuzione dell’orario è invece su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.
Permessi
L’accordo collettivo riconosce 88 ore annue di permessi retribuiti per riduzione dell’orario di lavoro (ROL).
Previsti altresì 15 giorni di calendario per congedo matrimoniale e 150 ore di permessi retribuiti nel triennio per l’esercizio del diritto allo studio.
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