Efficienza energetica degli edifici, i 3 nuovi decreti: la parola all’esperto

Poco più di un mese fa sono stati pubblicati in Gazzetta tre nuovi provvedimenti sull’ efficienza energetica degli edifici, con diverse novità rilevanti, che entreranno in vigore tra meno di un mese, il 1° ottobre. Abbiamo intervistato Giovanna De Simone – ingegnere, nostra blogger e autrice di diverse pubblicazioni nazionali e internazionali, specializzata in energie rinnovabili e problematiche relative al risparmio energetico – e le abbiamo chiesto di spiegarci quali differenze intercorrono tra un provvedimento e l’altro, quali sono le novità sull’APE e in cosa consiste il SIAPE. Le risposte sono quello che ci serviva: chiare e precise.

 

Edi. Il 15 luglio sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.162 tre provvedimenti che completano il quadro normativo italiano in materia di efficienza energetica degli edifici e che entreranno in vigore il primo ottobre 2015. Quali differenze ci sono tra i tre testi?
GDS. Il primo decreto è volto alla definizione delle nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e dei i nuovi requisiti minimi di efficienza sia per i nuovi edifici che per quelli sottoposti a ristrutturazione.
Il secondo decreto adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.
Con il terzo decreto, sono state aggiornate infine le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).  Il nuovo modello di APE sarà valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà al cittadino, alle maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti.

 

Il terzo decreto riguarda quindi l’APE, l’Attestato di Prestazione Energetica. Quali sono le novità più importanti?
Cambia il format, cambiano le scale di riferimento e si pone più attenzione alla qualità dell’involucro edilizio. La prestazione energetica dell’edificio tiene ora conto non solo dei consumi relativi alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria. Bensì, da ottobre 2015 la prestazione energetica è espressa attraverso somma dell’energia primaria non rinnovabile utilizzata per la climatizzazione invernale, ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione, e nel caso del settore non residenziale, per l’illuminazione artificiale e per il trasporto di persone, quest’ultimo da intendersi come il fabbisogno di energia per ascensori e scale mobili e marciapiedi mobili.

Per quanto riguarda la scala delle classi energetiche, scompare la classe A+. Alla classe A si affianca un indicatore numerico che identifica i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1, livello più basso di prestazione energetica della classe A, a 4, livello più alto.
Inoltre, nell’APE sono ora indicate, oltre alla classe energetica, anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro, ossia del fabbricato al netto del rendimento degli impianti presenti. Tali valori indicano come l’edificio, d’estate e d’inverno, isoli termicamente gli ambienti interni rispetto all’ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa dell’involucro può essere alta, media o bassa ed e’ indicata nell’APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità (e non piu’ attraverso una scala di 5 classi).
Altra novità importante è che per la redazione del nuovo APE, a partire dal 1 ottobre 2015, sarà obbligatorio eseguire almeno un sopralluogo.

 

Il progettista incaricato di redigere l’APE deve confrontare il progetto dell’edificio che verrà costruito con un edificio ombra. Di cosa si tratta?
Con l’introduzione dell’edificio di riferimento da parte del DM Requisiti minimi, non vi sono più i limiti assoluti di energia primaria, suddivisi per zona climatica e rapporto Superficie/Volume, ma questi sono sostituiti da quelli costruiti su un “edificio di riferimento”.

​In pratica, la scala delle classi energetiche è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile di un “edificio di riferimento” (EPgl,nren,rif,standard (2019/21)). Ossia di un edificio analogo nel quale siano installati elementi edilizi e impianti standard dotati dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri. Il valore di EP calcolato su tale edificio di riferimento è posto quale limite di separazione tra le classi A1 e B.

 

Viene introdotto anche un SIAPE, un Sistema Informativo. Qual è il suo scopo? È uno strumento utile?
SIAPE è l’acronimo di Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica​. Si tratta di un ​database nazionale dei certificati energetici contenente i dati relativi agli APE, agli impianti termici ed i dati relativi a controlli e ispezioni eseguiti sugli APE.​ Questo dovrà essere istituito entro 90 giorni a partire dal 1 Ottobre 2015 dall’Enea. Le regioni e le provincie autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno alimentare il SIAPE con i dati relativi ai controlli effettuati e il numero dei certificati invalidati dell’ultimo anno trascorso. Regioni, provincie autonome e comuni potranno accedere, per via telematica, alla totalità dei dati presenti nel SIAPE relativamente alla zona geografica di competenza. Mentre potranno accedere ai dati informa aggregata, per quanto riguarda il restante territorio nazionale. Inoltre, tutti i cittadini potranno accedere ai dati presenti nel SIAPE in forma aggregata.

​Avrà dunque un duplice scopo, da un lato informativo sia per il cittadino che per il soggetto certificatore:
– consentirà  al cittadino  il confronto dell’efficienza energetica di un edificio di interesse con i dati statistici presenti nel SIAPE per una determinata regione ed il confronto dei costi medi del servizio di redazione degli APE;
– consentirà al soggetto certificatore di accedere a utili informazioni riguardanti gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica degli edifici, quali tecnologie disponibili, costi indicativi, incentivi nazionali e regionali e una guida alla compilazione delle raccomandazioni.

Il secondo scopo è invece quello di responsabilizzare regioni e provincie autonome ad effettuare controlli e ispezioni sui certificati prodotti e quindi, indirettamente, migliorare la qualità degli attestati redatti.

 

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Giacomo Sacchetti

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