Ecobonus 110%, requisiti tecnici e asseverazioni: istruzioni dai decreti attuativi

Disposizioni dal MISE: definiti i massimali di costo specifici per ogni lavoro, regole e moduli per le asseverazioni. Testo firmato e Allegati

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Dopo la pubblicazione del decreto rilancio in Gazzetta Ufficiale, il Superbonus 110% è pienamente operativo dato che è stata pubblicata la circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate (che ha anche emanato la Guida ufficiale: >> Superbonus 110%, pubblicata la Guida Entrate). Sono stati firmati anche i decreti attuativi del MISE, che tra le varie indicazioni per le agevolazioni indicano i massimali specifici di costo per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e regolano le asseverazioni dei tecnici.

Decreto Asseverazioni 

> Decreto Prezzi | Requisiti tecnici

Ecco una sintesi dei due decreti (Requisiti tecnici e Asseverazioni) previsti dal decreto Rilancio, inclusi i modelli necessari per le comunicazioni a ENEA.

Ecobonus 110%, requisiti tecnici e asseverazioni: istruzioni dai decreti attuativi

Decreto requisiti tecnici

ll decreto Requisiti tecnici, stabilisce quali requisiti tecnici devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni. Inoltre, specifica i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (come stabilito dalle nuove regole introdotte dall’art. 119 del dl rilancio).

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Altra informazione contenuta nel decreto, è la procedure e la modalità con cui saranno eseguiti i controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA, mirati ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

Massimali di costo

Sarà il tecnico abilitato a predisporre l’asseverazione con cui si dichiara il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento.

I criteri da rispettare sono i seguenti:
– i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
– in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

A livello regionale c’è una grande discrepanza e varietà di prezzi, e questo fattore ha impedito di inserire un’unico riferimento.

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Oneri per prestazioni professionali

Le prestazioni professionali sono ammesse alla detrazione, purché siano connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione degli Ape e per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.

Ci sono interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore: in questo massimo di spesa per le detrazioni o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto.

Ricordiamo che l’ultima versione del testo del decreto ha indicato la validità dell’incentivo anche per i microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) e che le porte interne, oltre alle finestre, sono detraibili, a patto che siano adeguate al miglioramento globale dell’efficienza energetica dell’edificio.

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Decreto asseverazioni

Definisce le modalità di trasmissione e il relativo modulo delle asseverazioni che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea (comma 13 dell’art.119 dl rilancio). Si tratta di una vera e propria novità, in quanto non prevista finora da altre normative.

Nello specifico, regola il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del decreto rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter, dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Asseverazione e stato avanzamento opere

L’asseverazione può riguardare interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta:
– su esempio del modulo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
– su esempio del modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

>> Scarica l’Allegato 1 – Stato finale, lavori conclusi

>> Scarica l’Allegato 2 – Stato di avanzamento lavori (SAL)

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La compilazione dei due modelli deve avvenire on-line, nell’apposito sito accessibile dalla pagina web: https://detrazionifiscali.enea.it/. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.

Aziende e liquidità

Tutto ciò in favore anche delle aziende che devono pagare le forniture, ma che se non maturano il credito fino alla fine dei lavori rischiano il deficit. Con questo sistema c’è la possibilità di maturare il credito d’imposta durante l’esecuzione dei lavori, e così le aziende possono cedere il credito d’imposta maturato al sistema finanziario, e ottenere  la liquidità necessaria per realizzare l’intervento.

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Redazione Tecnica

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