DURC Semplificato, ecco le nuove modifiche in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto 23 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro recante che modifica e semplifica il decreto sul documento unico di regolarità contributiva, il DURC.

Il Decreto 23 febbraio 2016 contiene “Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a Semplificazione  in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”. Il decreto 30 gennaio 2015 che contiene alcune modifiche al Decreto 30 gennaio 2015 relativo a “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.

Scarica il testo del decreto 23 febbraio 2016.

Ecco le modifiche, principalmente due:
1) nel comma 1 dell’art. 2, la verifica nei confronti delle Casse edili viene estesa anche alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo. 

Dopo le parole: “per l’attività edilizia,“, sono aggiunte: “nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente piu’ rappresentative,“.

 

2) nell’art. 5, con la sostituzione dei commi 2 e 3, è previsto che – in caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all’art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 – l’impresa si considera regolare per gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti prima della data di autorizzazione all’esercizio provvisorio e della data della dichiarazione di apertura della procedura. I crediti devono però essere insinuati.

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Il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: “In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio”.

Il comma è sostituito da: “In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347“.

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Redazione Tecnica

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