Direzione Lavori, gli atti e i documenti necessari per il collaudo

Quali sono i documenti che devono essere predisposti prima di iniziare il collaudo di un’opera? Quali sono le figure coinvolte in questa fase della direzione lavori? Proviamo a rispondere a questa e ad altre domande con questo post, che arricchisce il nostro studio sulla direzione lavori sempre grazie alla collaborazione dell’arch. Marco Agliata, autore della Guida Essenziale della Direzione Lavori .

Ricordiamo ai nostri lettori di consultare qui la Pagina aggiornata sulla Direzione Lavori.

Il collaudo nella direzione lavori
Nell’ambito del processo di realizzazione di un’opera pubblica (e privata) il collaudo costituisce il momento conclusivo e obbligatorio che la stazione appaltante pone in essere per:
– eseguire la verifica di conformità delle opere realizzate sulla base del progetto;
– accertare la rispondenza delle attività con il contratto d’appalto;
– controllare la congruenza della contabilità con le liquidazioni effettuate (sulla tenuta della contabilità nella direzione lavori leggi questo articolo);
– riscontrare la conformità delle lavorazioni eseguite rispetto alle specifiche norme tecniche vigenti.

Il documento finale che sancisce la regolarità tecnica, amministrativa e contabile delle opere realizzate dall’appaltatore in esecuzione del contratto con la stazione appaltante è il certificato di collaudo (sotto un milione di euro anche certificato di regolare esecuzione) che assume carattere definitivo dopo due anni dalla data di emissione ed equivale ad accettazione dell’opera da parte della stazione appaltante (artt. 215 e succ. d.P.R. 207/2010).

I documenti da predisporre: l’elenco completo
Prima dell’avvio delle operazioni di collaudo, il direttore dei lavori dovrà predisporre la documentazione che deve essere obbligatoriamente trasmessa (art. 217 d.P.R. 207/2010) al collaudatore dal responsabile del procedimento e che è composta dagli atti contenuti nel seguente elenco:

1. copia conforme del contratto di appalto e dei documenti indicati all’articolo 137 del regolamento d.P.R. 207/2010 e il provvedimento di approvazione del progetto;

2. eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;

3. copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall’impresa e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;

4. verbale di consegna dei lavori;

5. disposizioni del responsabile del procedimento, ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;

6. eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;

7. certificato di ultimazione dei lavori;

8. originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal regolamento d.P.R. 207/2010;

9. verbali di prova sui materiali e relative certificazioni di qualità;

10. conto finale dei lavori;

11. relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata ed esito dell’avviso ai creditori (articolo 218 regolamento d.P.R. 207/2010);

12. relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;

13. relazioni riservate del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall’impresa esecutrice dei lavori non definite in corso d’opera ai sensi degli articoli 239 e 240 (transazione e accordo bonario) del d.lgs. 163/2006 s.m.i.;

14. certificati inerenti ai controlli eseguiti in conformità con il piano dei controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, per interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l) del d.P.R. 207/2010;

15. certificati di cui all’articolo 79, comma 17 del regolamento d.P.R. 207/2010, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A.

Oltre i documenti indicati l’organo di collaudo ha facoltà di richiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’espletamento dell’incarico.

L’art. 141 del d.lgs. 163/2006 stabilisce che il collaudo venga effettuato entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori (salvo casi di particolare complessità).

La tempistica indicata e la complessità della documentazione da predisporre impongono al direttore dei lavori e al responsabile del procedimento di provvedere in modo puntuale ed esaustivo alla redazione e consegna al collaudatore degli atti richiesti per:
– evitare di determinare ritardi nell’esecuzione del collaudo;
– consentire alla stazione appaltante di rispettare la tempistica di liquidazione;
– rendere disponibile l’opera nel più breve tempo possibile.

Quelli indicati, nell’ambito della direzione lavori, sono aspetti che riportano all’importanza di redigere, durante il corso dei lavori, tutti i documenti tecnici e contabili con la massima cura e rigorosamente nel momento esatto dello svolgimento delle relative esecuzioni (senza rinvii o inutili ritardi).

Redazione Tecnica

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