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Si rende quindi necessaria una diagnosi dell’edificio, che serva a mettere in luce le patologie da cui è afflitto e le possibili “cure” per eliminarle o almeno attenuarle. La Patologia Edilizia è una materia che sta avendo un grande sviluppo negli ultimi anni, pur essendo stata introdotta già nel 1994.
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Cos’è una diagnosi energetica
Limitando l’attenzione alla sola problematica dell’efficienza energetica, allo scopo di individuare le prestazioni energetiche di un edificio e di proporre interventi tesi a migliorarle è nata la diagnosi energetica che l’ENEA definisce in questo modo:
Procedura sistematica mirata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.
Si tratta dunque di una procedura che deve essere effettuata a monte di un qualsiasi intervento di efficientamento energetico. La conoscenza adeguata dell’edificio nelle sue componenti di involucro edilizio e impianti consente infatti di avere un quadro preciso della situazione attuale, individuarne i punti critici e concentrarsi su quelli per delineare strategie di efficientamento energetico sostenibili sotto il profilo ambientale, tecnico ed economico.
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Le fasi di esecuzione di una diagnosi energetica
Ai sensi della norma tecnica EN 16247 l’esecuzione di una diagnosi energetica si esplica nelle seguenti fasi:
Le Linee Guida predisposte da ENEA per la diagnosi energetica prevedono che, in fase di analisi, l’auditor deve determinare il livello di prestazione energetica corrente dell’oggetto sottoposto a diagnosi. Questo rappresenta il riferimento sulla base del quale possono venire misurati i miglioramenti e deve comprendere:
- una scomposizione dei consumi energetici suddivisi per uso e fonte;
- i flussi energetici ed un bilancio energetico dell’oggetto sottoposto a diagnosi;
- il diagramma temporale della domanda di energia;
- le correlazioni tra consumo energetico e fattori di aggiustamento;
- uno o più indicatori di prestazione energetica adatti a valutare l’oggetto sottoposto a diagnosi.
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Quando è obbligatoria la diagnosi energetica
In alcuni casi la diagnosi energetica si configura come un obbligo legislativo. Esso viene sancito per Imprese, Edifici pubblici e in alcuni casi anche per gli Edifici residenziali. Esaminiamo brevemente i vari casi previsti dalla legge.
Le imprese, con il recepimento della Direttiva 2012/27/UE attraverso il D.Lgs. 102/2014, hanno l’obbligo della diagnosi energetica qualora rientrino nelle seguenti categorie:
- grandi imprese ovvero – come chiarito dal MISE – quelle imprese che occupano più di 250 persone e il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;
- imprese a forte consumo di energia che, secondo l’art. 2 del D.M. 5/4/2013, consumano almeno 2.4 GWh di energia (elettrica o di diversa fonte) e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non risulti inferiore al 3%.
È bene sottolineare che per queste categorie di imprese sono ammesse solo diagnosi energetiche provenienti da soggetti certificati e cioè:
- ESCo certificate secondo UNI CEI 11352;
- auditor energetici;
- EGE certificati in conformità alla UNI CEI 11339.
Per quanto riguarda gli edifici pubblici o di uso pubblico sono distinguibili due casi:
a) in forza del DLgs 115/08, hanno l’obbligo della diagnosi energetica qualora siano sottoposti a interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro che racchiude il volume lordo riscaldato. In tal caso la diagnosi può essere svolta da un tecnico abilitato iscritto a un Albo professionale;
b) ai sensi del DM 11.10.2017 (Decreto CAM) la diagnosi energetica obbligatoria deve essere effettuata in caso di ristrutturazione importante di primo livello e per progetti di ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500 metri quadrati. Per questa casistica la diagnosi energetica deve essere redatta dai soggetti certificati come sopra descritti (ESCo. EGE, Auditor energetico).
Infine, per quanto riguarda gli edifici residenziali, l’art. 5.3 del DM 26/06/2015 (Decreto Requisiti Minimi) attuativo della L. 90/2013, prevede la diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato. La diagnosi può essere effettuata da un tecnico abilitato iscritto ad un Albo professionale.
Allo scopo di facilitare l’esecuzione della diagnosi energetica – soprattutto per le grandi imprese energivore – e di uniformarne i contenuti a livello nazionale, l’ENEA ha messo a punto delle Linee guida e alcuni strumenti informatici di ausilio ai tecnici e ai soggetti impegnati nelle diagnosi, liberamente consultabili online. Nello stesso sito sono riportate:
- le indicazioni operative,
- la normativa di riferimento,
- gli elenchi dei soggetti certificati da Accredia abilitati all’esecuzione delle diagnosi energetiche e altra documentazione utile.
L’articolo è di Mirko Giuntini, ingegnere, si occupa da anni di progetti di edifici ecosostenibili. È consulente energetico e docente dell’Agenzia CasaClima, Esperto in Edilizia Sostenibile (EES) ed Esperto in Gestione dell’Energia (EGE). Svolge attività di docente in corsi di specializzazione e master su tematiche di sostenibilità ambientale e costruzioni sostenibili organizzati da ordini professionali, enti pubblici e privati, scuole e centri di formazione di importanza nazionale. Mirko Giuntini è anche autore del volume Progettazione energetica integrata di involucro edilizio e impianti , edito da Maggioli Editore.
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