Detrazioni Ristrutturazione, una nuova FAQ sugli impianti termici

Enea ha aggiornato le FAQ sulle detrazioni per la ristrutturazione della casa: di quale detrazione posso usufruire se installo un nuovo impianto termico?

Oltre all’aggiornamento riguardante l’Ecobonus in condominio, nelle FAQ sulle detrazioni fiscale per il risparmio energetico l’ENEA ha aggiunto la numero 44, che tocca anche il tema delle detrazioni per interventi di ristrutturazione. Più precisamente la domanda riguarda il rapporto tra ristrutturazione e installazione di un nuovo impianto termico. Ed è la seguente:

“Devo intraprendere una ristrutturazione radicale di un immobile, installando tra l’altro un nuovo impianto termico a pompa di calore e dei pannelli solari termici. L’ingegnere che mi segue il lavoro mi ha detto però che difficilmente potrò beneficiare del 55-65% per tutti gli interventi. Come stanno veramente le cose?”

Enea risponde che l’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011, al punto 1, recita: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (*), gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura tramite il ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

  1. il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  2. il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  3. il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017 (termine prorogato al 1° gennaio 2018 dalla legge di bilancio 2017.”

* Per ristrutturazioni rilevanti si intendono gli edifici demoliti e ricostruiti e quelli con superficie utile di almeno 1000 mq ristrutturati integralmente.

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Bonus 55% solo sulla parte eccedente

Poi, il comma 4 dell’art. 11 dello stesso decreto (D.Lgs. 28/2011) aggiunge: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per gli stessi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

In poche parole, nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, il bonus del 55% sugli impianti di produzione di energia termica deve essere riconosciuto (dal 1° giugno 2012) solamente per la parte eccedente quella obbligatoria per cui le fonti rinnovabili termiche devono coprire almeno il 20% dei consumi energetici stimati per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.

In che modo bisogna valutare la percentuale di energia termica coperta dalle rinnovabili, però, ancora non si sa.

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Redazione Tecnica

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