Detrazioni Fiscali per la casa, come eseguire i pagamenti

Capita che gli errori commessi siano verificati dal commercialista o dal CAF in sede di dichiarazione dei redditi, un anno dopo aver pagato le fatture

Davide Galfrè 15/07/19
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Le detrazioni fiscali per la casa in materia di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico, miglioramento sismico, rinnovamento del verde e dei mobili d’arredo sono un valido propulsore per il settore immobiliare, ma capita ancora molto spesso di trovarsi di fronte a soggetti che non eseguono il pagamento in modo corretto, magari indotti in errore anche dalle ditte esecutrici, che non sempre sono abbastanza esperte del settore fisco/detrazioni.

Non capita di rado che gli errori commessi in sede di pagamento delle fatture per le quali s’intende usufruire della detrazione, siano verificati dal commercialista o dal CAF quando viene compilata la dichiarazione dei redditi. Così, ci si trova a dover risolvere problemi derivanti da errori commessi l’anno precedente. Vediamone alcuni esempi.

Detrazioni fiscali casa: cosa indicare in fattura?

In linea generale si può dire che i pagamenti per le detrazioni fiscali devono essere eseguiti tramite bonifico bancario speciale con la causale della detrazione fiscale per cui si opta:

Bonus Ristrutturazioni

Nella causale bisogna scrivere: “Pagamento per lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione fiscale 50%) art. 16-bis DPR 917/1986. Fattura xy del xx/yy/zzzz”.

Per usufruire di questa agevolazione fiscale è necessaria la presentazione all’ufficio tecnico comunale di una pratica edilizia, verificando in precedenza se i lavori in progetto siano effettivamente detraibili.

Leggi l’approfondimento sul Bonus Ristrutturazioni

Ecobonus Risparmio energetico

Nella causale bisogna scrivere: “Pagamento per lavori di riqualificazione energetica (detrazione fiscale 50/65%) art. 1 commi 344-347 Legge 296/2006. Fattura xy del xx/yy/zzzz.”

Per usufruire di questa agevolazione fiscale è necessario l’invio della pratica ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori, verificando in precedenza tutti gli adempi necessari per raggiungere il livello di miglioramento energetico richiesto per usufruire della detrazione.

Può capitare di sbagliare la scelta fra le due casistiche in sede di esecuzione del bonifico; in tal caso basterà redigere e conservare un’autodichiarazione in cui si afferma di aver materialmente sbagliato la scelta della tipologia del bonifico.

Quando invece viene eseguito il pagamento tramite un bonifico ordinario i casi possono essere due:

  1. se ci si accorge subito dell’errore si deve chiedere la restituzione del bonifico da parte della ditta che ha eseguito i lavori nei confronti del proprio cliente che successivamente eseguirà un nuovo bonifico con la tipologia di bonifico corretta;
  2. se ci si accorge dell’errore solamente l’anno successivo all’esecuzione della spesa, quando si portano tutti i documenti al commercialista o CAF, allora si può far redigere dalla ditta che ha eseguito i lavori un’autodichiarazione in cui si dichiara di aver ricevuto tale pagamento e di averlo già inserito nella propria contabilità dell’anno precedente. In questo modo si potrà usufruire della detrazione fiscale nonostante il pagamento sia con bonifico ordinario come ammesso dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 18/11/2016.

L’emissione delle fatture e i relativi pagamenti non devono obbligatoriamente essere compresi all’interno del periodo di tempo compreso fra l’inizio e la fine lavori, ma basta che siano effettivamente riferite ai lavori oggetto di detrazione, come anche ricordato dalla recente Circolare n. 13/E del 2019 con cui l’Agenzia delle Entrate ha tracciato la guida per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

In realtà, l’emissione di una fattura e il suo successivo pagamento possono avvenire anche prima dell’inizio lavori (per esempio un acconto per l’acquisto del materiale necessario per i lavori) o anche dopo la conclusione dei lavori (per esempio il saldo finale o il pagamento del tecnico che redige la pratica ENEA entro i 90 giorni dalla fine lavori ecc).

Se in passato vi erano molti dubbi legati alla possibilità di detrazione quando esistevano più comproprietari o quando il beneficiario della detrazione non è l’intestatario della fattura, ad oggi grazie alla Circolare dell’Agenzia n. 13/E del 2019 si può verificare se ogni singolo caso sia confermato alla detrazione tramite gli schemi di cui alle pagine 248 e 249 eliminando anche ogni dubbio sui familiari conviventi, sui conviventi di fatto, sul condominio, sul futuro acquirente e tutti questi casi particolari.

Leggi l’approfondimento sull’Ecobonus

Possibile il pagamento senza bonifico

Infine si ricorda che le persone giuridiche che intendono usufruire di detrazioni fiscali possono anche eseguire pagamenti non tramite bonifico perché, in ogni caso, il flusso di denaro in uscita deve esser messo in contabilità e, dunque, è già tracciato in questo modo.

Davide Galfrè

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