Detrazioni edilizie, il criterio di “cassa” impone rettifiche alle imprese

Per il 2018 il bonifico va rifatto, mentre per il 2017 si può presentare una dichiarazione integrativa per beneficiare delle detrazioni edilizie

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Il dubbio scaturisce dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 46 del 22 ottobre 2018 che considera come presupposto base il nuovo regime “improntato al criterio di cassa”. Le imprese che, in contabilità semplificata, hanno operato seguendo il criterio di competenza e hanno effettuato interventi di ristrutturazione edilizia, miglioramento sismico e riqualificazione energetica negli ultimi due anni, hanno l’obbligo di procedere a rettifiche necessarie al fine di poter usufruire delle previste detrazioni edilizie. Per l’anno in corso il bonifico che è stato effettuato va rifatto, mentre per il 2017 è possibile rimediare presentando una dichiarazione integrativa.

Detrazioni edilizie, Entrate considerano il criterio di cassa

Le difficoltà nascono per le imprese che operano in contabilità semplificata e hanno ragionato secondo il criterio basato sulla competenza al posto del nuovo regime “improntato al criterio di cassa” al quale fa riferimento l’Agenzia delle Entrate, a partire dal 2017. Diversamente dai privati, per quanto riguarda le spese relative agli interventi che attribuiscono il diritto alle varie detrazioni edilizie, le imprese hanno seguito procedure ispirate dal principio di competenza che prescindono dal pagamento mediante il previsto bonifico speciale necessario per permettere alla banca o alle poste di effettuare la ritenuta dell’8%.

Il quesito era questo: questa peculiarità resta valida anche per le imprese in contabilità semplificata “per cassa” a partire dal 2017 e, soprattutto, per quelle imprese che rappresentano la maggioranza che, ai sensi dell’art.18, comma 5, Dpr 600/73, hanno scelto il metodo contabile che ricollega le operazioni di incasso e pagamento alle registrazioni operate ai fini IVA? La risposta dell’Agenzia delle Entrate è risultata negativa e pertanto dal 2017 le imprese minori hanno sempre l’obbligo di certificare le spese per poter usufruire delle varie detrazioni inerenti alla riqualificazione energetica e al miglioramento antisismico dei fabbricati, con il cosiddetto bonifico speciale, così come è previsto per i privati, in quanto la detrazione opera seguendo il criterio di cassa.

Detrazioni edilizie, possibile soluzione per il 2018

Chi ha operato in maniera diversa e deve rimediare, come può fare? Per quanto riguarda il 2018, la soluzione è più semplice, in quanto la dichiarazione deve ancora essere presentata. Se il bonifico relativo alle spese per gli interventi, per i quali è ammessa la possibilità di usufruire dei bonus, è già stato effettuato ma senza segnalarne la peculiarità in modo specifico all’istituto bancario o alle poste, si può provvedere a rifarlo nella giusta modalità, ovviamente dopo essersi accordati con il fornitore per la restituzione dell’incasso da lui già ricevuto. Oppure è prevista la possibilità di presentare ricorso secondo quanto stabilito dalla circolare 43/E/2016: si può prescindere dal bonifico redigendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto che ha riscosso il bonifico “che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito”.

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Detrazioni edilizie, possibile soluzione per il 2017

Per quanto riguarda il 2017, invece, la soluzione è più complicata, in quanto è già stata presentata la dichiarazione. È necessario, in aggiunta alla sistemazione del bonifico, presentare una dichiarazione integrativa che risulta di solito sfavorevole, poiché l’applicazione del principio di competenza, al posto di quello di cassa con bonifico parlante considerato valido dall’Agenzia delle Entrate, dovrebbe aver determinato una detrazione superiore a quella spettante.

Detrazioni edilizie, lavori agevolati prima del 2017

Tuttavia, alle spese sostenute dalle imprese che hanno iniziato ad effettuare gli interventi, per i quali sono previste le agevolazioni, prima del 2017, già transitate in contabilità in regime di competenza, dovrebbero essere applicabili le norme previste dalla circolare 11/E/2017. I ricavi, i compensi e le spese che sono già rientrati nella formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non hanno rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Potrebbe essere possibile, quindi, evitare di considerare tali spese al momento del pagamento avvenuto nel 2017 o nel 2018 e ritenerle come validamente rilevate ai fini della detrazione secondo il criterio di competenza, eliminando così anche il problema del bonifico. In merito sarebbe opportuno un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.

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Redazione Tecnica

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