Dopo una lunga attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.183 del 07-08-2017) il decreto per la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo (decreto del Presidente della Republica 13 giugno 2017, n. 120), le cui disposizioni sono quindi in vigore dal 22 agosto 2017 (scarica qui il testo del decreto pubblicato in GU).
Come sappiamo, la versione originale del provvedimento era stata approvata a luglio 2016. Il Consiglio dei ministri l’aveva poi approvato a fine maggio 2017 e il Capo dello Stato l’aveva firmato nel giugno scorso. Rispetto alla prima versione, è stata cancellata una norma che, secondo il Quirinale, portava il rischio di una sanatoria per i cantieri abbandonati.
Leggi anche Gestione terre e rocce da scavo, regolamento semplificato: silenzio-assenso dopo 90 gg
Il decreto sulle terre e rocce da scavo contiene alcune novità interessanti:
– tempi certi di risposta per le analisi delle amministrazioni,
– deregolamentazioni per il trasporto dei materiali,
– aggiustamenti per gli inerti,
– chiarimenti sulle definizioni,
– chiarimenti sulla regolamentazione dei depositi intermedi dei materiali,
– riviste le procedure per le aree sottoposte a bonifica.
Le due novità più rilevanti sono le definizioni di piccoli cantieri e la modalità più veloce per riutilizzare le terre e rocce da scavo dei grandi cantieri.
Terre e rocce da scavo
Dopo il successo riscosso dalle precedenti edizioni, questo manuale vuole confermarsi quale principale riferimento tecnico nel panorama editoriale nel campo delle terre e rocce da scavo. Il testo non solo espone le procedure dettate dal nuovissimo regolamento in materia (decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017), ma fornisce ul- teriori elementi di conoscenza sull’intera filiera di settore: macchine per il movimento terra, pianificazione degli scavi, recuperi ambientali di aree estrattive e caratteristiche prestazionali dei materiali da scavo per l’utilizzo nelle opere edili e civili. Il manuale è arricchito anche dalla modulistica di riferimento e dalla principale normativa pertinente in campo ambientale, con commenti originali e aggiornati alla luce delle considerazioni e delle riflessioni che muovono dalla lettura delle nuove norme. Il testo si propone come utile strumento operativo per il consulente ambientale, il tecnico dell’edilizia e delle opere civili, le imprese di smaltimento nonché per gli organi e gli enti di controllo. Roberto Pizzi, Geologo, Master in ingegneria ed economia dell’ambiente e del territorio e in ingegneria dell’impresa, vanta una qualificata esperienza nel campo delle tematiche ambientali. Componente di numerose commissioni e comitati tecnico scientifici di livello nazionale nonché autore di pubblicazioni e articoli sulla gestione dei rifiuti, si è occupato tra l’altro di emergenze ambientali e bonifiche di siti inquinati, in particolare di quelle in Campania e nel Lazio, della gestione delle macerie e delle terre e rocce da scavo del post sisma aquilano del 2009 e di recuperi ambientali di cave attive e dismesse. È co-inventore di un innovativo sistema per il disin- quinamento multimateriale in ambiente acquatico, brevettato anche a livello internazionale. www.trsconsultants.net / info@trsconsultants.net
Roberto Pizzi | 2017 Maggioli Editore
29.00 € 27.55 €
Definizione di “piccoli cantieri”
Per i piccoli cantieri, ci saranno regole semplificate. Novità: sono considerati di piccole dimensioni tutti i cantieri che non superano i 6mila metri cubi totali. Sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva (almeno quindici giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo) per aprire i piccoli cantieri. In generale, sono confermate le regole dell’articolo 41 bis del Dl n. 69/2013. Viene creata anche una classe intermedia: quella dei cantieri sopra i 6mila metri cubi non sottoposti a Via e Aia, per i quali sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva. anche nei cantieri di grandi dimensioni, è stato eliminato l’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce da scavo.
Riutilizzo più veloce nei grandi cantieri
Nel decreto è stata introdotta una modalità più rapida per attestare che le terre e rocce da scavo dei grandi cantieri soddisfino i requisiti stabiliti per essere classificate come sottoprodotti ed essere reimpiegate. Il proponente deposita il piano di utilizzo delle terre all’autorità competente e, dopo 90 giorni, può avviare la gestione dello smarino, senza aspettare un’approvazione. Il piano di utilizzo delle terre potrà essere sottoposto a modifiche in modo più veloce e potrà essere prorogato. Le Arpa deve fare le verifiche in tempi certi.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento