Decreto Efficienza energetica, in arrivo il Certificatore nazionale

Un Decreto per l’efficienza energetica e le rinnovabili contenente le Linee guida nazionali per le procedure autorizzative. E non solo..

Scarica PDF Stampa

In arrivo un Decreto per l’efficienza energetica e le rinnovabili contenente le Linee guida nazionali per le procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei dispositivi per l’efficienza energetica su residenze e terziario. Ci sarà una novità molto importante anche per i certificatori.

È l’obiettivo del Decreto (attualmente in bozza) che attua il Dlgs 102/2014 e che è oggi all’esame della Conferenza Unificata per l’intesa, poi come sempre proseguirà il suo iter. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, le Regioni e gli Enti locali dovranno poi adeguare la loro normativa. Decorso il termine, le linee guida verranno applicate.

Decreto Efficienza energetica: cosa contengono le linee guida

Certificatore energetico nazionale

Prima di tutto, bisogna sottolineare che il decreto Efficienza energetica contiene la novità del riconoscimento della qualifica di certificatore energetico su tutto il territorio nazionale, per due motivi: 1) favorire l’applicazione omogenea della disciplina su tutto il territorio nazionale; 2) non permettere che si creino situazioni di alterazione della concorrenza in aree del Paese.

Le autorizzazioni da richiedere

Le Linee guida ribadiscono e mettono a sistema le autorizzazioni da richiedere per l’installazione di pompe di calore, generatori di calore, impianti solari termici e generatori ibridi compatti, procedure recentemente disciplinate dai decreti Dlgs 126/2016 (SCIA 1) e Dlgs 222/2016 (SCIA 2). Le linee guida si applicano alle nuove installazioni e/o alla sostituzione di impianti tecnologici per i servizi di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria, a prescindere dal vettore energetico utilizzato, in base anche al DM 26 giugno 2015.

I costi delle autorizzazioni

Le Linee guida per l’efficienza energetica indicano anche i prezzi massimi che gli enti locali possono applicare per le procedure di autorizzazione degli interventi. I costi sono 10 euro per la Comunicazione Inizio Lavori (CIL); 30 euro per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS); 50 euro per l’Autorizzazione paesaggistica semplificata e ordinaria. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, gli enti locali devono pubblicare i costi sui rispettivi siti.

Come funziona invece il Fondo per l’efficienza energetica? Quando entra in vigore? E a cosa serve?

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento