Con legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), è stata riammessa la segnalazione certificata di inizio attività per gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono la modifica della sagoma, fatti salvi gli immobili sottoposti a vincolo (vai alla Pagina Speciale Decreto del Fare: le Semplificazioni in Edilizia).
Infatti, l’articolo 30, comma 1, lettera a), del Decreto del Fare, convertito, con modificazioni, dalla rispettiva legge n. 98/2013, modifica sostanzialmente gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico per l’edilizia.
La nuova definizione di ristrutturazione edilizia semplifica le procedure di rilascio del titolo abilitativo edilizio, poiché consente di effettuare i lavori con la segnalazione certificata inizio attività anche nei casi in cui la ristrutturazione edilizia modifica la sagoma dell’edificio preesistente, purché l’intervento non sia sottoposto a vincolo dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
Negli interventi di ristrutturazione edilizia, quindi, il legislatore ha posto particolare attenzione sulla consistenza volumetrica o superficie dell’edificio demolito e consente invece la sua ricostruzione con sagoma diversa dalla precedente.
Pertanto, la modifica della sagoma non è più rilevante ai fini della individuazione del permesso di costruire come titolo abilitativo necessario per l’intervento di ristrutturazione edilizia, con la sola eccezione degli immobili sottoposti a vincolo dei beni culturali e del paesaggio.
Conseguentemente, con l’articolo 30, comma 1, lettera c), del Decreto del Fare vengono modificati gli interventi di ristrutturazione edilizia sottoposti al regime di permesso di costruire, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con:
– eliminazione del riferimento alla sagoma per gli interventi generali;
– inserimento di interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti di immobili sottoposti a vincolo, rientrano nella ristrutturazione edilizia solamente nei casi in cui la ricostruzione avvenga con il rispetto della sagoma dell’edificio preesistente, negli altri casi, l’intervento è qualificabile di nuova costruzione.
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