Aggiornamento del 15 luglio 2022: Giovedì 14 luglio il Governo ha posto la fiducia sul decreto Aiuti in Senato, con 172 sì e 39 no (il Movimento 5 stelle al completo non ha partecipato al voto).
Con il rinnovo della fiducia al governo è stato quindi definitivamente approvato, nel testo licenziato dalla Camera, il Decreto-Legge n.50 del 17 maggio 2022, detto “Aiuti”, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, approvato il 2 maggio 2022 dal Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 18 maggio scorso.
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Il provvedimento introduce, oltre alle misure di accoglienza e supporto economico sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino, novità su più fronti quali:
- Superbonus,
- energia,
- aiuti ai lavoratori,
- aggiornamento prezzari regionali per gli appalti pubblici.
Vediamo meglio nel dettaglio.
Leggi anche: Pratica Superbonus chiusa. Cosa accade se si vogliono effettuare nuovi lavori?
Superbonus, proroga e cessione crediti
Di rilevante per quanto riguarda il Superbonus, il Decreto porta con sé la proroga alla data del 30 settembre 2022 del compimento obbligatorio del 30% dei lavori dell’intervento complessivo per poter usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022 per le unifamiliari > ne abbiamo parlato meglio qui <
Il comma 8-bis) dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, viene integrato con una disposizione che chiarisce che, al fine del calcolo del 30%, possono essere conteggiati anche gli importi dei lavori effettuati ma non rientranti nell’ambito dell’agevolazione di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio.
In vista anche novità per quanto riguarda la cessione dei crediti. Con il DL Aiuti è prevista una nuova e ulteriore modifica al sistema di cessione crediti, nello specifico all’articolo 121, comma 1 alla lettera a), le parole “alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione” sono sostituite dalle seguenti: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Pertanto alle banche verrà sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati correntisti.
Dal testo del DL Aiuti si evince che la modifica interesserà anche la lettera b) del comma 1 e le parole: “alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione” verranno sostituite dalle seguenti: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
Non perderti: Bollino identificativo cessione crediti: cosa cambia dal 1° maggio
Energia e rinnovabili
Il Governo punta ancora (già con il Decreto Energia interviene su questo) allo snellimento delle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.
Ne testo si legge che “Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (ndr Decreto Aiuti), la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori”.
Nel Decreto Aiuti si parla anche di agrivoltaico, ovvero di aiuti di stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale. Viene così consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare, e viene consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.
Una disposizione che trova applicazione anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Leggi anche: Pannelli fotovoltaici su edifici agro-zootecnici: 1.5 miliardi nel PNRR, bando in arrivo
Aiuti ai lavoratori
Previsto un aiuto anche per lavoratori e pensionati: un bonus una tantum da 200 euro per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi di questo periodo.
Il sostegno è riconosciuto a lavoratori dipendenti e pensionati con reddito inferiore a 35 mila euro, ma si attendono novità anche per i lavoratori autonomi > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <
Appalti pubblici e prezzari regionali
Il Decreto introduce misure circa gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati al contraente generale. Gli articoli dedicati alle “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” sono stati definiti da Mauro Salerno del Il Sole 24 Ore: “i più complessi di tutto il provvedimento”.
L’obiettivo del Governo è quello di spingere le stazioni appaltanti ad aggiornare il costo dei progetti in gara ed i futuri e soprattutto evitare il blocco cantieri Pnrr.
Il Decreto nello specifico prevede che le Regioni entro il 31 luglio 2022 effettuino un aggiornamento infrannuale dei prezzari e in caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate.
I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
Inoltre ci sono interessanti novità in materia di compensazioni. Anziché all’80%, sale al 90% il riconoscimento massimo dell’aumento dei listini per le imprese.
>> Scarica il Decreto Aiuti <<
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