Danni da infiltrazioni per piastrelle rimosse, di chi è la responsabilità?

Si parla di dolo quando l’evento è stato determinato in modo intenzionale; si parla di colpa quando si è verificato a causa di negligenza…

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Non sono risarcibili ai sensi dell’art. 2043 codice civile i danni da infiltrazioni, asseritamente causati esclusivamente dalla parziale rimozione di pavimentazione ad opera del confinante, se non viene assolto l’onere della prova circa tale asserita causa esclusiva; la responsabilità da cose in custodia prevista dall’art. 2051 codice civile va invocata espressamente nella domanda giudiziale. La decisione: Sentenza n. 12387/2015 Cassazione Civile del 15/06/2015

Definizione di “responsabilità aquiliana” o “extra-contrattuale”

La definizione di “responsabilità extra-contrattuale”, detta anche “responsabilità aquiliana”, si fonda sul principio di convivenza del neminem laedere , che potrebbe tradursi in quello “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”. Nel nostro ordinamento giuridico, di derivazione all’antico diritto romano, il danno a titolo extra-contrattuale è risarcibile, in linea di principio, se l’autore ha agito con dolo o con colpa.

Si parla di dolo quando l’evento è stato determinato in modo intenzionale; si parla di colpa quando si è verificato a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, oppure dell’inosservanza di norme.

Nel nostro ordinamento attuale, la responsabilità civile prescinde dal grado di colpa, cioè non vi è distinzione tra colpa lieve e colpa grave, e la giurisprudenza ha ritenuto che alcune disposizioni siano da intendersi addirittura a titolo di responsabilità cd. “oggettiva”, cioè che prescinde dalla colpa.

Il caso oggetto di decisione

La pronuncia riguardava diversi motivi di ricorso, tra i quali anche il mancato accoglimento della domana di risarcimento dei danni derivanti dall’umidità che si infiltrava nel loro fabbricato, provenendo dal cortile di proprietà dei vicini confinanti.

I ricorrenti lamentavano che la Corte di Appello aveva ingiustificatamente considerato la loro domanda (riconvenzionale, cioè proposta a seguito della citazione nello stesso giudizio a parte dell’attore per altri motivi) come proposta ai sensi dell’art. 2043 codice civile, anziché dell’art. 2051 codice civile.

La Cassazione ritiene infondato questo motivo di ricorso, e conferma la decisione della Corte di Appello sul punto.

Alcuni aspetti esaminati nella decisione

Relativamente a questo motivo di ricorso, il Collegio ha dapprima rilevato che «dall’esposizione dello svolgimento del processo contenuta nel ricorso stesso, risulta che i convenuti, nell’agire in via riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni di cui si tratta, ne avevano indicato la causa esclusivamente nella rimozione, ad opera delle attrici, delle “cianche”[da ritenersi “chianche”, NDR] di pavimentazione del loro cortile, il cui fondo era stato così reso permeabile e con pendenza diversa, sicché convogliava le acque meteoriche verso la proprietà».

La Corte di Appello, investita del riesame della sentenza di primo grado, aveva poi riscontrato che questo assunto era rimasto privo di ogni riscontro probatorio: di conseguenza «il Tribunale aveva respinto la domanda in questione, escludendo che essa potesse essere accolta sotto il profilo, non dedotto, della responsabilità da cose in custodia».

I punti rilevanti nella decisione del caso concreto

Nel caso esaminato, dalle risultanze dei giudizi di merito era emerso che:

  1. La domanda di risarcimento per i danni causati era stata proposta ai sensi dell’art. 2043 codice civile
  2. Nel corso della causa, non era stato assolto l’onere della prova di dimostrare la causa esclusiva delle infiltrazioni, attribuita alla rimozione di parte della pavimentazione del cortile;
  3. Non era stata proposta (anche) domanda ai sensi dell’art. 2051 codice civile (responsabilità da cose in custodia).

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Osservazioni

La pronuncia della Corte di Cassazione affronta alcuni aspetti più di diritto processuale che sostanziale:

  1. il processo civile è basato sulle domande, allegazioni e prove delle parti;
  2. il Giudice è tenuto a decidere nei limiti di quanto domandato dalle parti del giudizio;
  3. la domanda di risarcimento è stata formulata invocando esclusivamente la responsabilità ex art. 2043 codice civile, ma non è stato assolto il relativo onere della prova.

La decisione illustra chiaramente l’importanza degli aspetti processuali, che spesso (anzi, il più delle volte) compromettono irrimediabilmente la tutela degli aspetti di diritto sostanziale.

Anzitutto, la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 codice di procedura civile), comporta  che spetta a chi propone la domanda giudiziale di determinare, in modo vincolante per il giudice, l’ambito dell’oggetto del processo.

Nel sistema della responsabilità civile a titolo extra-contrattuale, la disposizione dell’art. 2043 codice civile è ritenuta – dalla dottrina e dalla giurisprudenza – una disposizione di “chiusura” del sistema, da applicarsi in via residuale nei casi in cui non possa trovare applicazione un altro criterio di imputazione della responsabilità.

Nel caso oggetto di decisione, la domanda di risarcimento non è stata proposta anche a titolo di responsabilità da cose in custodia (art. 2051 codice civile), e ciò ha precluso al Giudice di prendere in esame – ai fini della decisione – questo criterio di imputazione della responsabilità.

Il Collegio, richiamandosi a precedenti pronunce (Cass. 15666/2013; 18690/2013; 4446/2014) ha ritenuto che la Corte di Appello abbia fatto corretta applicazione del principio, costantemente affermato, che «non può essere pronunciata la condanna del convenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 c.c., se l’attore, gli abbia attribuito una specifica condotta causativa di pregiudizio, esclusivamente riconducibile alla previsione dell’art. 2041 c.c.»

Non può essere pronunciata la condanna del convenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 c.c., se l’attore, gli abbia attribuito una specifica condotta causativa di pregiudizio, esclusivamente riconducibile alla previsione dell’art. 2041 c.c.

Fermo restando l’assolvimento dell’onere della prova, la domanda giudiziale avrebbe dovuto essere proposta invocando criteri di imputazione della responsabilità multipli, ad esempio «a titolo di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., e/o comunque a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e seguenti».

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Altri aspetti da tenere in considerazione

La responsabilità per i danni derivanti da infiltrazioni può essere ancorata anche ad altro titolo, diverso rispetto all’art. 2051 codice civile, che comunque rimane quello più ricorrente.

Ciò non toglie che quando si propone una domanda per il risarcimento di anni da infiltrazioni, sia doveroso prendere in esame – e fondare la domanda – anche altri criteri di imputazione della responsabilità.

La casistica può ricomprendere la rovina parziale dell’edificio, l’esercizio di un’attività pericolosa, il fatto illecito (colposo o doloso), la responsabilità contrattuale dell’impresa che effettua dei lavori.

A prescindere dal titolo della responsabilità, per i danni da infiltrazioni è sempre buona regola avere fin da subito un quadro chiaro e completo del contesto di riferimento; in particolare, occorre considerare:

  1. nel caso di condominio, se l’origine delle infiltrazioni sia in corrispondenza di parti comuni o esclusive
  2. se vi siano deroghe nel regolamento condominiale rispetto ai criteri di ripartizione del c.c.
  3. le cause (o la presenza di concause) che hanno dato luogo alle infiltrazioni
  4. la diligenza e gli eventuali impedimento esterni che hanno impedito di intervenire tempestivamente
  5. la ricorrenza della responsabilità a diversi titoli
  6. l’accertamento delle cause delle infiltrazioni

In particolare, nella prassi operativa l’ultimo punto risulta essere quello più difficoltoso, specialmente quando non si riescono a riprodurre le condizioni nelle quali le infiltrazioni si verificano.

Disposizioni rilevanti

Codice civile

Art. 1126 – Lastrici solari di uso esclusivo
Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2050 – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Art. 2051 – Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2053 – Rovina di edificio
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Art. 2055 – Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

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