Responsabilità dei danni durante i lavori, su chi ricade?

I giudici della Cassazione hanno chiarito la differenza tra i danni causati da chi svolge i lavori e i danni che derivano dalla “cosa” su cui si eseguono gli interventi

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Attraverso la sentenza 23442/2018, i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che la responsabilità dei danni derivati dalla “cosa” sulla quale vengono svolti i lavori, ricade sul committente. I giudici hanno spiegato che è necessario operare una opportuna distinzione fra i danni che provengono dall’attività dell’appaltatore e i danni che dipendono dalla cosa oggetto dell’appalto.

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Responsabilità dei danni, i due casi

Per quanto concerne il caso in cui i danni provengano dall’attività dell’appaltatore, la responsabilità dei danni ricade proprio sull’appaltatore, ovvero su quel soggetto che in prima persona sta realizzando i lavori, siccome opera in totale autonomia rispetto al committente. In questo caso il committente può essere chiamato in causa solo dal momento in cui il danneggiato riesce a rendere palese una sua ingerenza nei lavori o una determinata violazione degli obblighi di vigilanza e controllo.

Mentre per quanto riguarda il secondo caso, dove i danni derivano dalla “cosa” oggetto dell’appalto, anche se i danni sono causati dalle modifiche e dagli interventi realizzati dall’appaltatore, a risponderne è anche il committente dal momento in cui “l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente”. Se il committente intende rimanere fuori dalla responsabilità dei danni, deve riuscire a dimostrare che le cause del danno siano attribuibili solamente all’appaltatore.

Responsabilità dei danni, il caso esaminato dai giudici

Nel caso esaminato dalla Cassazione, si era allagata un’abitazione a causa della realizzazione di una bretella stradale. I lavori in questione erano stati appaltati dal Comune. Inizialmente il Tribunale ordinario aveva ritenuto responsabile l’impresa appaltatrice poiché aveva eseguito quelle attività da cui era scaturito l’allagamento.

Al tempo stesso, la Cassazione ha sentenziato in modo diverso, attribuendo la responsabilità dei danni anche al committente, vale a dire il Comune. Questo perché il Comune era il garante della cosa affidata all’appaltatore. In ogni caso, l’appaltatore non è il responsabile dei danni, solo quando il danno deriva da un caso fortuito.

I giudici hanno affermato che rientra nell’esercizio dei poteri del custode, qualsiasi vicenda inerente all’utilizzazione della cosa e all’affidamento ad un appaltatore dell’attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa.

Infine, la Cassazione ha specificato che questo non vuol dire che il committente non potrà mai essere esonerato dalla responsabilità dei danni causati a terzi dalla cosa successivamente alle modifiche a questa introdotte dall’attività eseguita dall’appaltatore, ma significa che sarà sempre lui ad avere l’onere di dimostrare che l’attività dell’appaltatore possa essere qualificata come caso fortuito.

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Redazione Tecnica

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