Da condominio a unica abitazione dopo i lavori. Ok al Superbonus condomini

L’agevolazione si applica tenendo conto della situazione esistente all’inizio dei lavori e non alla fine. Il chiarimento delle Entrate

Dalle Entrate arriva un nuovo chiarimento sul Superbonus con la Risposta n. 40/2022.

Il tema questa volta riguarda interventi effettuati su due unità abitative, costituenti un
“condominio minimo”, che al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione saranno accorpate.

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L’Istante chiede delucidazioni essendo in fase di acquisto di due unità immobiliari in categoria A/4 facenti parte di un unico edificio che saranno di proprietà una dell’Istante e una del coniuge costituendo un “condominio minimo”.

L’edificio sarà oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione al termine dei quali le due unità immobiliari saranno accorpate con conseguente fusione catastale.

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Trattandosi di interventi per i quali spetta il Superbonus l’Istante chiede se:

  • può fruire del citato Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, atteso che l’intervento sarà effettuato da un condominio e che solo al termine dei
    lavori di demolizione e ricostruzione le due unità immobiliari saranno accorpate;
  • i pagamenti effettuati entro gli attuali termini di scadenza dell’agevolazione diano diritto al Superbonus anche qualora i lavori termineranno successivamente a tali termini.

Ecco cosa risponde a proposito L’agenzia delle Entrate.

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Ok al Superbonus condomini

Per le Entrate non c’è dubbio! Si applica il Superbonus “condomini”.

Resta valida la regola, secondo la quale conta la situazione esistente all’inizio dei lavori e non alla fine. Condizione valida non solo per la determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione, ma anche per individuare il limite temporale di vigenza dell’agevolazione.

Con la Legge di Bilancio 2022, è previsto nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio il Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una graduale diminuzione della percentuale di detrazione > ne abbiamo parlato meglio qui <

Questa, infatti, è pari al:

  • 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023,
  • 70% di quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024,
  • 65% di quelle sostenute nel 2025

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In risposta al secondo le Entrate specificano che il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainanti” e “trainati” elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione , indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono, pertanto è necessario che siano effettivamente realizzati e completati

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Foto:iStock.com/R_Tee

Redazione Tecnica

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