La comunicazione d’inizio delle operazioni peritali è un aspetto rilevante delle attività del consulente tecnico di ufficio; la delicatezza di questo adempimento è connesso alla possibile violazione del contraddittorio e del diritto alla difesa e quindi – in conseguenza estrema – al possibile annullamento della consulenza.
Spetta al consulente indicare la data di inizio delle operazioni peritale, salvo che si tratti di accertamento tecnico preventivo (a.t.p.) nel processo cautelare, dove è il giudice a indicarla (circostanza per la verità ormai desueta).
CTU: come comunicare l’inzio delle attività peritali
Il consulente ha due possibilità per comunicare l’inizio delle proprie operazioni peritali:
– la prima è rappresentata dalla comunicazione in sede di udienza di affidamento d’incarico precisando l’ora, la data ed il luogo nel quale darà inizio alle attività. La trascrizione a processo verbale di udienza, costituisce comunicazione rituale a tutti gli effetti, spettando a quel punto ai difensori informare, ad esempio, i consulenti di parte.
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– la seconda è quella di dare comunicazione successivamente all’udienza di conferimento d’incarico. L’art.90 disp.att. c.p.c. infatti, prevede che il CTU, ove non abbia provveduto in sede di udienza di affidamento dell’incarico, debba comunicare l’ora, la data ed il luogo d’inizio delle operazioni peritali “…con biglietto a mezzo del cancelliere.”
Nei fatti si è oramai consolidata la prassi presso tutti gli uffici giudiziari di delegare al CTU la comunicazione d’inizio alle attività attraverso mezzi idonei, oggi su tutti la PEC (Posta Elettronica Certificata); è bene tuttavia precisare che anche altri strumenti potrebbero trovare utilizzazione perché la comunicazione – comunque irrituale – non sortisce alcun effetto sulla validità della consulenza ove, concretamente, sia stato garantito il rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa delle parti (Cass., Sez.lavoro, 5 aprile 2001 n°5093). In tal senso – pur avendo chiaro il paradosso –, potrebbe essere sufficiente una semplice telefonata o un messaggio sms quando le parti ed i loro rappresentanti poi partecipino alla sessione d’inizio lavori peritali (Cass., Sez. lavoro, 18 Febbraio 1986 n°978).
Prova di avvenuta comunicazione
Per il consulente è essenziale costituirsi la prova dell’avvenuta comunicazione agli interessati (e quindi da parte degli stessi del ricevimento dell’informazione) da esibire nel momento in cui fosse eccepita l’irritualità della comunicazione.
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L’avviso deve essere comunicato ai difensori delle parti costituite ed ai consulenti tecnici di parte qualora nominati mentre non deve essere inviato alla parte contumace (Cass. Sez.II, 17 gennaio 1970 n°98) sempre che questo non risulti necessario per l’espletamento delle attività peritali. La norma prevede che l’obbligo della comunicazione ricorra solo per l’inizio delle operazioni, incombendo direttamente sulla parte la responsabilità di rendersi diligente nel seguire il proseguimento le attività peritali (Cass.Sez. II, 22 aprile 1980, n.2594).
Ciò presenta tuttavia alcune eccezioni, ad esempio quando il CTU non abbia indicato la data ed il luogo di ripresa delle operazioni alla conclusione del primo incontro, dove allo stesso primo incontro non sia intervenuto nessuno o ancora quando le operazioni siano riprese a seguito di una sospensione ovvero laddove il consulente riapra le operazioni peritali dando continuazione alle attività.
Conclusione
È da ricordare che laddove con condotte inidonee il CTU abbia determinato potenziale annullamento della consulenza, trattasi di nullità relativa potendo essere sollevata solo nella prima difesa successiva al deposito della relazione peritale, rimanendo altrimenti sanata. Dell’eventuale nullità ne soffre anche la sentenza del giudice qualora si sia basata sostanzialmente sui risultati di una consulenza tecnica viziata dal mancato rispetto del contraddittorio e diritto alla difesa.
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Foto: iStock/francescoch
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