Coronavirus, cosa cambia nel Codice appalti?

Due nuove disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali. Le modifiche derivano dall’art. 91 del decreto Cura Italia

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È stato toccato anche il Codice appalti dal Coronavirus e dal dl 18/2020 del 17 Marzo 2020 Cura Italia, da ieri in Gazzetta (>> qui tutti i Decreti utili).

L’art. 91 del nuovo decreto introduce due disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici.

Leggi qui il decreto 18/2020 del 17 Marzo 2020 Cura Italia

(Fonte: Ance Aies Salerno)

Coronavirus, le nuove disposizioni nel Codice appalti

>> Disposizione 1

L’art. 91 sancisce che «L’inserimento del comma 6bis nell’art.3 del DL 6/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 13/2020 prescrivendo “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”»

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Si ricorda come l’art. 1218 cc reciti “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova  che l’inadempimento o il ritardo  è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabilementre l’art. 1223 disponga “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.

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In sintesi qualora vi dovessero essere ritardi od omessi adempimenti, relativamente a questo periodo, si potrà sempre invocare l’impossibilità della prestazione per rispetto delle misure di contenimento di cui al DL 6/2020 in tema di “ misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”;

In altre parole tra l’altro l’eventuale carenze di mascherine, da considerarsi DPI ex Decreto Legislativo 81/2008,, in ambienti di lavoro in cui sia oggettivamente impossibile mantenere la distanza interpersonale di un metro, potrà essere invocata, per contrastare eventuali penali per ritardata ultimazione, chiaramente se afferenti il periodo emergenziale., e quindi anche per domandare ed ottenere la sospensione dei lavori nell’attuale fase.

>> Disposizione 2

La previsione all’art. 35 comma 18 del Decreto 50/2016, in tema di anticipazione, della concessione di questa ultima “anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice” .

La previsione sembra sistematica e non correlata al solo periodo di emergenza: concerne i soli appalti pubblici, e sancisce, in modifica e precisazione di quanto disposto dal codice, come l’anticipazione del 20% sul prezzo contrattuale debba essere erogata, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria, anche se in carenza di stipula del contratto, ma con consegna avvenuta “sotto riserve di legge”.

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Foto: iStock/Nes

Redazione Tecnica

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