In attuazione del c.d. Decreto del Fare, il Consiglio di Stato ha licenziato questa settimana il decreto n. 40/2015 che pone dei paletti alla lunghezza dei ricorsi sulla materia delle gare e dell’aggiudicazione degli appalti.
Verrebbe da dire che si prospettano tempi duri per i grafomani!
In attesa di vedere pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale, decreto, è bene ricordarlo, che ha un carattere “sperimentale” e sarà sottoposto a monitoraggio da parte del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, vediamo di capire meglio di cosa si tratta.
In buona sostanza, il decreto del Consiglio di Stato disciplina le dimensioni dei ricorsi relativi alle controversie sugli appalti che in alcuni casi possono raggiungere dimensioni monstre con la logica conseguenza di ritardi a catena prima di raggiungere una decisione.
E allora vediamo quali sono questi limiti. Le dimensioni dell’atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, ecc. ecc. non devono superare le 30 pagine.
L’eventuale domanda di misure cautelari proposte in via autonoma non può essere superiore alle 10 pagine.
E se la questione è particolarmente complessa? Niente paura. In questo caso il decreto ammette un ricorso di 50 pagine (e di 15 pagine per gli altri atti), ma solamente se “la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse”.
I criteri per decidere se un atto di controversia negli appalti può essere di 50 pagine oppure si deve trattenere a “sole” 30 pagine è definito dal valore della causa, dal numero e dall’ampiezza degli atti e dei provvedimenti impugnati, dalla rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell’impresa e così via.
Ma in ogni caso, se per ipotesi non venissero rispettate le dimensioni fissate, cosa succederebbe? Questo, il decreto del Consiglio di Stato non lo dice. O meglio, lo lascia intuire, fatto salvo che l’interpretazione fornita in queste pagine sia effettivamente giusta.
Si legge infatti nel Decreto del Fare, quando introduce la necessità di realizzare il decreto appena emanato da Palazzo Spada, che “il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti (le 30 o le 50 pagine, ndr); il mancato esame delle suddette parti costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello” … il che, tradotto in italiano, dovrebbe significare che in caso di sforamento delle dimensioni dell’atto, il giudice non è tenuto a considerare le ragioni contenute nella parte eccedente le dimensioni massime del ricorso … insomma, occorrerà il dono della sintesi.
Vale la pena segnalare anche quanto scritto dal presidente del Consiglio di Stato, Giorgio Giovannini, nella lettera di accompagnamento al decreto, quando sottolinea come “dal momento che vengono fissati limiti dimensionali agli atti defensionali delle parti, ritengo doveroso raccomandare la massima sobrietà e sinteticità anche nelle pronunce giurisprudenziali, affinché le finalità della norma possano trovare piena realizzazione”.
Tempi duri per i grafomani del settore degli appalti, da qualsiasi parte essi si annidino.
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