Confprofessioni ha pubblicato le istruzioni per usufruire della possibilità di congedo parentale a ore per studi professionali prevista dall’art. 97 del Ccnl studi professionali.
L’articolo 97 del Ccnl Studi professionali ottemperanza all’art. 32 del TU a tutela della maternità e della paternità.
Ecco le regole principali: come fare domanda, orari, retribuzione, ferie
Cosa deve contenere la comunicazione al datore
La volontà di avvalersi del congedo così articolato deve essere comunicata al datore di lavoro con almeno 2 giorni di preavviso (secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 80/2015), indicando il numero di mesi di congedo parentale da utilizzare, l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo, da concordare con il titolare dello studio.
Non sono ammesse richieste che comportino l’effettuazione di una prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a 4 ore.
Sono equiparati al servizio effettivo i periodi di assenza retribuita per maternità, malattia, congedo matrimoniale, infortunio, CIG a orario ridotto, contratti di solidarietà etc..
Cosa deve contenere la domanda all’INPS
La domanda di congedo a ore deve essere presentata all’INPS mediante specifica procedura telematica per ogni singolo mese solare. Se necessario, dunque, bisogna presentare una domanda per ogni periodo che ricade in un diverso mese solare. Come chiarito dalla circolare dell’INPS n. 152/2015, nel modulo deve essere indicato il Ccnl di riferimento e il numero di giornate intere di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura prevede infatti che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere.
Orari e permessi
Per ogni mese di congedo parentale, sono attribuite al dipendente 174 ore, che possono essere cumulate, anche nell’ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal Ccnl, ma non con i permessi o riposi disciplinati dal T.U maternità/paternità.
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Calcolo della retribuzione
La base per il calcolo dell’indennità da erogare per ogni ora di congedo è costituita dalla retribuzione media oraria, ottenuta dividendo per 170 l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo.
Calcolo delle ferie e mensilità
Per quel che concerne la maturazione delle ferie e delle mensilità supplementari nei periodi in cui il dipendente ha goduto dei congedi parentali a ore, il datore di lavoro dovrà tenere conto del numero di giorni interi effettivi di congedo richiesti dal lavoratore, così come segnalati nella comunicazione inviata all’INPS. Le mensilità nell’ambito delle quali il lavoratore ha prestato un numero di giornate di effettivo servizio, o a esse equivalenti, superiore a 15 danno infatti luogo alla maturazione delle mensilità aggiuntive e delle ferie.
Se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate ai fini del computo, dato che è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.
Non danno invece luogo alla maturazione delle mensilità supplementari: le assenze ingiustificate, quelle dovute a permessi, congedi e aspettative non retribuiti (come, ad esempio, il congedo per malattia del figlio di età inferiore a 8 anni di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 151/2001, il congedo per eventi particolari di cui all’art. 4 della l. n. 53/2000, l’aspettativa facoltativa per malattia e/o infortunio, fruita al termine del periodo di comporto), scioperi, sospensioni dal lavoro e dalle retribuzioni per motivi disciplinari, i periodi di congedo parentale.
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Ma che fine ha fatto il Jobs Act Autonomi?
Il senato dovrebbe dargli il via tra il 20 e il 23 settembre.
Regime forfetario dei professionisti tecnici dopo la Legge di Stabilità – II edizione
Questa seconda edizione è aggiornata con i contenuti e l’analisi della circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E (applicazione e disapplicazione del regime forfetario, caratteristiche, agevolazioni per chi inizia una nuova attività, sanzioni). Inoltre è stato aggiunto un capitolo con le istruzioni di compilazione del modello LM di UNICO per la dichiarazione dei redditi per i professionisti in regime dei minimi o in regime forfetario.La guida in formato ebook che si concentra sulle novità del regime forfetario, introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), in particolare riguardo il più elevato livello di compensi o ricavi per utilizzarlo, e l’aliquota per la tassazione separata ridotta al 5% per le nuove attività per i primi cinque anni di apertura della partita Iva. Di particolare rilievo anche la possibilità di optare per il versamento di contributi ridotti per chi esercita attività d’impresa ed è iscritto alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS.La Guida effettua l’identikit del regime forfetario: le regole per l’accesso, la tassazione e l’avvio dell’attività. Passa poi ad analizzare il sistema previdenziale delle singole figure professionali, architetti, ingegneri, geometri, autonomi e professionisti senza Cassa , artigiani e imprese, la compilazione delle fatture e propone una lista completa delle verifiche da fare per valutare la convenienza a passare al nuovo regime quando si ha un’attività già avviata.Completano l’ebook:- i modelli per l’avvio dell’attività e l’iscrizione alle casse previdenziali, – le formule per la corretta compilazione delle fatture- 70 quesiti risolti per chiarire i dubbi più diffusi in materia.Lisa De Simone, Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, seguendo in particolare il settore edilizio dal punto di vista fiscale,e le tematiche condominiali
L. De Simone | 2016 Maggioli Editore
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