Dopo la sentenza del 2012 – che aveva stabilito che, anche se la richiesta di installare un ascensore in un condominio non raggiunge la maggioranza stabilita dalla legge 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), deve essere salvaguardato il diritto alla realizzazione di un ascensore negli stabili abitati o frequentati da portatori di handicap con difficoltà motorie – un’altra importante sentenza della Corte di Cassazione si aggiunge alla giurisprudenza del condominio e dell’abbattimento delle barriere architettoniche.
Eliminazione barriere architettoniche e vincoli storici
Sentenza 9101/2018
Con una nuova sentenza (9101/2018), la Corte di Cassazione ha stabilito che la necessità di installare un ascensore in condominio, eliminando quindi le barriere architettoniche, deve prevalere sugli eventuali vincoli storici a cui è sottoposto l’edificio.
I giudici hanno infatti ribadito che la Legge 13/1989 costituisce l’espressione di un principio di solidarietà sociale, e mira anche a favorire l’accessibilità agli edifici nell’interesse generale. Esiste poi un principio di solidarietà condominiale, che salvaguarda la necessità dei disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Nel caso preso in esame i giudici hanno valutato che l’uso dell’ascensore era indispensabile al disabile per poter accedere alla sua abitazione. In caso l’installazione dell’ascensore non comprometta nè la stablità nè il decoro architettonico dell’edificio, i lavori non possono quindi essere bloccati.
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Il tutto sempre nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1102 del Codice Civile, che disciplina l’uso della cosa comune.
Installazione ascensore senza maggioranza
Sentenza 18334/2012
I giudici della Suprema Corte hanno anche stabilito che laddove in un condominio vi sia la necessità di eliminare le barriere architettoniche, la richiesta di installare un ascensore utilizzabile dai portatori di handicap possa essere formulata sia a beneficio dei diretti interessati o dei loro famigliari che abitano o conducono come affittuari un’unità abitativa, ma anche a favore di ospiti del condominio con difficoltà motorie che non risiedono abitualmente nello stabile.
In queste situazioni, scrivono nella sentenza gli ermellini, la responsabilità non può ricadere unicamente sull’individuo e sulla sua ristretta cerchia familiare, ma deve essere presa in seria considerazione dall’intera collettività condominiale che dovrà pur sempre agevolare l’accesso agli spazi comuni dell’edificio ai soggetti disabili.
La Cassazione ritiene inoltre che non possano essere portati a giustificazione della mancata realizzazione degli ascensori motivi insussistenti quali la deturpazione estetica e architettonica dello stabile (Fonte Amministrare Immobili n. 170/2013).
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