Comunicazione di fine lavori all’Enea per l’Ecobonus? Inviarla entro 90 giorni è un obbligo, ma se il termine si supera la detrazione non si perde, e l’Agenzia delle entrate non può negare l’agevolazione.
È quanto ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 7657/2024. Una sentenza che precisa che il mancato rispetto dei termini da solo non può far decadere l’agevolazione. E peraltro nel caso trattato la comunicazione c’era stata anche se non completa, in quanto mancava l’Attestato di Prestazione Energetica, che è stato successivamente allegato. A maggior ragione, quindi, le Entrate non potevano negare il diritto alla detrazione, considerando anche che nello stesso anno l’obbligo di invio dell’APE è stato cancellato per diverse tipologie di interventi.
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Indice
Comunicazione Enea fine lavori: il caso sottoposto alla Corte
La vicenda nasca da una cartella emessa nei confronti di una contribuente che nel 2008 aveva inviato l’APE all’ENEA oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori.
L’atto è stato impugnato e la ricorrente ha vinto sia in primo che in secondo grado, in quanto i giudici tributari hanno ritenuto che “l’onere di trasmettere all’ENEA, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, l’attestato di certificazione energetica, non costituisse adempimento necessario per potere usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici.”
Per l’Agenzia, invece, si sarebbe trattato di una omissione che avrebbe comportato la decadenza dell’agevolazione, per cui la questione è stata portata di fronte alla Cassazione. E l’Agenzia ha perso.
Nessuna sanzione, nessun obbligo
Nel testo della sentenza, al punto 2.1 si legge infatti che nella vicenda in questione il contribuente non ha omesso, ma ritardato la comunicazione all’ENEA, rispetto al termine previsto.
Ma dal testo delle norme di legge, sottolinea la Cassazione, non si può desumere la decadenza dell’agevolazione “per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l’inoltro della comunicazione all’ENEA”, né si può dedurre da altre disposizioni, né dallo stesso tenore dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 che ha introdotto l’obbligo “in ragione del fatto che di per sé l’espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono “tenuti” a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto”.
E peraltro, sottolinea ancora la Cassazione, va tenuto conto, rispetto alla normativa originaria che ha dettato le regole per la comunicazione all’ENEA, anche del “successivo art. 5, coma 4 – bis del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, come inserito dall’art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7 aprile 2008, che consente, proprio a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, quello oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all’ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l’attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori”.
Quindi in sostanza l’Agenzia non aveva alcun diritto di negare la detrazione in questione per il mancato rispetto di un termine perentorio, a fronte del fatto che da nessuna parte è scritto che il mancato adempimento nei termini comporta, appunto, la perdita dell’agevolazione, e senza tener conto oltretutto delle norme entrate in vigore proprio nel 2008.
Solo un obbligo a fini statistici
Senza dimenticare, aggiunge ancora la Cassazione, che oramai è palese che lo stesso obbligo di comunicazione assolve più che altro a fini statistici come chiarito espressamente “in sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2– bis del d. l. 4 giugno 2013, n. 63, in materia di proroga delle detrazioni spettanti in relazione ai costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica, con riferimento alla quale la stessa Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l’omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il diniego di riconoscimento della detrazione”.
Quindi le Entrate hanno avuto sicuramente torto con la cartella del 2008. Ora come ora è palese che la comunicazione all’ENEA non occorre nell’ambito della detrazione per ristrutturazione per gli interventi di risparmio energetico, e queste indicazioni sono riportate anche nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi.
Per l’Ecobonus, invece, le stesse istruzioni confermano che l’invio della comunicazione è necessario e che in caso di mancato invio si può utilizzare la remissione in bonis che consente di inviare la comunicazione mancante entro i termini di scadenza per la presentazione del modello Redditi.
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