Opere idrauliche: competenza solo degli Ingegneri. Perchè?

Gli architetti non hanno competenza progettuale in materia di opere idrauliche: quali sentenze e quale normativa lo dicono?

Mario Petrulli 26/02/19

Il riparto delle competenze professionali progettuali è sempre argomento di estremo interesse per i professionisti tecnici, per le prevedibili ripercussioni pratiche che ne derivano. Recentemente è intervenuto il Consiglio di Stato, sez. V, con la sent. 21 novembre 2018, n. 6593, occupandosi, in particolare, sulla competenza progettuale in materia di opere idrauliche, argomento peraltro già oggetto di precedenti interventi giurisprudenziali.

Opere idrauliche, competenze confermate

Il Consiglio di Stato ha confermato che la progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza esclusiva degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto).

L’art. 51 dispone che “sono di spettanza della professione d’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre trasformare e utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie e ai mezzi di trasporto di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine e agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”.

Opere idrauliche, la progettazione secondo la giurisprudenza

In tale formulazione ampia e comprensiva sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico – sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione “costruzioni di ogni specie”)”. Riferimenti: TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. n. 354/2008, richiamando Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, sent. 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, sent. 11 dicembre 1984, n. 1538.

Gli articoli 51 e 52 del r.d. n. 2537/1925, confermato nella sua piena vigenza e nel suo contenuto dall’art. 1 comma 2 del d.lgs. 129/1992 (di attuazione, tra l’altro, della direttiva Cee n. 384/85), riservano alla comune competenza di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali“. Riferimenti: TAR Emilia Romagna, Parma, sent. 9 novembre 2011, n. 389, richiamata da TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 31 maggio 2013, n. 1270.

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Opere idrauliche: la regola per stabilire chi le progetta

Invero, è da ritenere tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti sancita dagli art. 51 e 52, r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, come confermato dall’art. 1 comma 2 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 129 di attuazione, tra l’altro, della direttiva 85/384/Cee (T.A.R Lombardia Brescia, 24 agosto 2004, n. 925). Tali norme, emanate in sede di approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, in particolare riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri, quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali. Rimane ferma per i soli architetti: la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, 2° comma, cit., che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi dequibus).

Da ciò discende la regola, frutto dell’interpretazione sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 e pacificamente accolta nella giurisprudenza di seconde cure, secondo cui la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538)”. Riferimenti: TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 26 aprile 2007, n. 457.

Opere idrauliche: l’importanza del percorso di studi

La conferma di tale competenza esclusiva è rinvenibile anche avendo riguardo al percorso di studi che caratterizza la professione di ingegnere. Come noto, infatti, le opere idrauliche, in specie interferenti con fiumi e corsi d’acqua, richiedono capacità professionali per l’analisi dei fenomeni idrologici ed idraulici e presuppongono l’applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico) e le nozioni relative vengono impartite nei corsi di laurea universitari della classe della Ingegneria civile e ambientale, nei cui piani di studio sono inseriti gli insegnamenti riguardanti i settori scientifico disciplinari ICAR/01 “Idraulica” e ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia” (D.M. Miur 4 ottobre 2000).

Pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d’acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l’applicazione di calcoli idraulici; per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 sia ai sensi dell’art. 16* del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non hanno competenze riconosciute in materia.

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*Art. 16 – Attività professionali

  1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “architettura”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
  2. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “pianificazione territoriale”:
    a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città;
    b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
    c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.
  3. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “paesaggistica”:
    a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
    b) la redazione di piani paesistici;
    c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.
  4. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali”: a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.
  5. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa: a) per il settore “architettura”: 1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a Costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica; b) per il settore “pianificazione”: 1) le attività basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione; 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della città e del territorio; 3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; 4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Mario Petrulli

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