La realizzazione di un manufatto in legno di piccole dimensioni (mq. 20) viene solitamente ricompreso tra le opere pertinenziali a servizio di un fabbricato principale, ma in quale fattispecie di opera edilizia può essere annoverato per il titolo edilizio da richiedere?
Non può qualificarsi quale intervento di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, poiché tale intervento non rientra tra le opere della c.d. manutenzione ordinaria.
Al riguardo, viene in rilievo la diversa previsione di cui all’articolo 3, comma 1, lett. e.5, del citato d.P.R. n. 380/2001, che contempla l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
In tal senso si è espressa anche la II Sezione del Tribunale Amministrativo della Lombardia, Sede di Milano, con la sentenza 14 febbraio 2013, n. 435.
Il provvedimento del Tribunale Amministrativo richiama l’articolo 3 d.P.R. n. 380/2001 che annovera tra gli interventi edilizi di «nuova costruzione» (per i quali è, quindi, necessario il permesso di costruire) anche l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, cose mobili, imbarcazioni, che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
La posa di un manufatto in legno, anche se di modeste dimensioni, è da ritenersi riconducibile alla richiamata previsione normativa.
Non può, quindi, ritenersi che tale opera abbia natura precaria, essendo funzionale ad una utilizzazione perdurante nel tempo e non ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo.
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