Codice Appalti, servizi di architettura e ingegneria: aggiornate le linee guida

Nuovi Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Vediamo tutti i dettagli.

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Con l’entrata in vigore del primo correttivo al Codice Appalti (d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017) e a seguito delle richieste di chiarimento da parte delle stazioni appaltanti e dei professionisti, l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ritenuto necessario procedere ad una revisione delle Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sugli “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Qui è possibile scaricare il documento.

Gli aggiornamenti

È disponibile anche una relazione illustrativa nella quale vengono segnalate le principali modifiche alle Linee Guida al Nuovo Codice Appalti, ovvero:

  • inserimento nell’elenco descrittivo delle prestazioni oggetto della Linee guida dell’incarico di direzione dell’esecuzione (cfr- Parte II, punto 1.1., Parte IV, punto 1.1- e punto 2.2.1), esplicitamente richiamato, a seguito del correttivo, agli artt. 31 e 157 del codice tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
  • Parte II, punto 5.1, ove sono state recepite le modifiche introdotte all’art. 59, comma 1, del codice con riferimento alle fattispecie contrattuali per le quali è consentito, in via eccezionale, il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori pubblici;
  • Parte II, nuovo punto 5.2, ove e stato recepito l’art- 59, co. 1-bis, del codice, introdotto dal decreto correttivo, in relazione alla possibilità di ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione per gli appalti di lavori in cui la componente tecnologica o innovativa assume carattere prevalente;
  • Parte IV, punto 1.3.2, ove sono state fornite indicazioni circa le modalità operative per l’affidamento diretto degli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro in attuazione di quanto previsto dal novellato art- 32, co. 2, del codice, con riferimento alla determina a contrarre in forma semplificata;
  • Parte IV, punto 2.1.1., con l’ampliamento delle procedure che possono essere adottate per l’affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro; infatti, l’art- 157, co. 2, del codice, come modificato dal correttivo, non prevede più il ricorso esclusivo alla procedura aperta o ristretta ma rimanda a tutte le procedure di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice;
  • Parte IV, punto 2.2.3.4., ove, preso atto della nuova formulazione dell’art- 47, co. 2, del codice che disciplina la partecipazione alle gare anche dei consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria, sono state indicate le modalità per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione in analogia all’interpretazione della norma già adottata nel documento di consultazione “Proposta finalizzata all’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’art- 83, comma 2, del d.lgs- 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro”; in particolare, si ritiene che il legislatore, con la previsione di cui all’art- 47, co. 2, del codice, abbia voluto specificare che il consorzio stabile può partecipare a una gara se è qualificato con riferimento alle classi e categorie delle opere indicate nel bando. Ciò implica che in caso di designazione per l’espletamento dell’incarico di una consorziata non qualificata per le suddette classi e categorie, la consorziata medesima dovrà avvalersi dei requisiti di altra consorziata opportunamente qualificata;
  • Parte VII, punto 1.3., con il recepimento della previsione di cui all’art- 26, co. 8 bis, del codice che disciplina le modalità di validazione dei progetti redatti dall’affidatario di un appalto integrato, e punto 1.5., ove e stato precisato, in aderenza al dettato normativo del novellato art- 26, co. 8, del codice, che nel bando e nella lettera di invito devono essere indicati gli estremi della validazione del progetto e non, genericamente, l’intervenuta verifica.

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Le precisazioni

Queste le precisazioni introdotte a seguito delle segnalazioni e delle richieste di chiarimenti sul correttivo Codice Appalti da parte delle stazioni appaltanti e dei professionisti:

  • Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere d) ed e), è stato introdotto il concetto di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), per l’indicazione del numero di unita di personale tecnico;
  • Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera e), e stato specificato che anche per i professionisti singoli o associati, in analogia a quanto già fatto con riferimento alle società di professionisti e di ingegneria, ai fini del calcolo del numero di unita del personale tecnico, possono essere considerati i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo.

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Sulle linee guida del Comunicato del Presidente

Con le linee guida sono state recepite le indicazioni del Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016 riguardo:

  • possibilità di spendere come requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che, seppur non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, siano debitamente documentabili;
  • possibilità di utilizzare ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti ad opera dei progettisti incaricati dalle imprese di costruzione nell’ambito degli appalti integrati; tali servizi, non solo devono essere documentati in un elaborato sottoscritto dal progettista, ma devono essere stati oggetto di una perizia approvata e validata dalla stazione appaltante.

Consultazioni on-line

ANAC sottopone a consultazione il documento aggiornato. Fino al 24 luglio alle ore 16, infatti, sarà possibile inviare pareri e commenti sulle parti oggetto di modifica attraverso il modulo apposito scaricabile dal sito ANAC.

Il Correttivo al Codice degli Appalti: cosa cambia per i professionisti

L’ebook contiene tutte le novità per i professionisti tecnici e sulla progettazione contenute nel Correttivo al Codice degli Appalti, (dlg.s. n. 50/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016).La Guida illustra le novità di interesse per i professionisti tecnici contenute nei singoli articoli del Codice, rivisto dal decreto Correttivo (in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale): – Programmazione e progettazione: come cambiano i livelli della progettazione, principali figure coinvolte, suddivisione dei compiti,- Contratti pubblici sopra e sotto soglia: le differenti modalità di selezione degli affidatari degli incarichi, modalità di gara,- Bandi e avvisi nei settori ordinari,- Aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari,- Concorsi di progettazione: cosa succede attualmente, cosa cambia, cosa potrebbe essere.Laura Porporato, Architetto, tesoriere e consigliere delegato per i lavori pubblici dell’Ordine degli Architetti di Torino

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Redazione Tecnica

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