Nuova Circolare Superbonus Entrate: riassuntone sugli ultimi aggiornamenti normativi

Il documento di prassi riassume le ultime modifiche apportate alla disciplina della super agevolazione. Ecco cosa contiene la Circolare n.13 del 2023, scaricabile a fine articolo

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Entrate pubblica una nuova Circolare con tutti gli ultimi aggiornamenti normativi sul Superbonus. Il documento di prassi riassume le ultime modifiche apportate alla disciplina della super agevolazione, chiarendo le scadenze fissate per i condomini e le unifamiliari.

Nella Circolare n.13/E vengono inoltre riportate le indicazioni sulla possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni, anziché in 4, per le spese del 2022.

Focus anche sull’agevolazione per l’installazione degli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo che la legge di Bilancio 2023 ha reso valida per le Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps).

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Analizziamo nel dettaglio cosa contiene la Circolare n.13/E.

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Quando si applica il 110: scadenze e soggetti

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2023 il Superbonus non si applica più nella sua piena percentuale al 110, tuttavia ci sono ancora casi in cui è possibile usufruire del 110. Vediamo fino a quando è valida questa possibilità e per quali soggetti:

  • nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale; la detrazione spetta ai medesimi soggetti nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Le predette detrazioni si applicano anche alle spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;
  • nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo; per tali interventi, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119, non superiore a 15.000 euro;
  • nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

Inoltre non è prevista riduzione dell’aliquota per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il Superbonus spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.

Sempre nell’ambito degli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici ivi contemplati ed eseguiti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

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Ripartizione Superbonus in 10 anni

Nella Circolare delle Entrate viene analizzata la possibilità di ripartire il beneficio fiscale in 10 anni anziché in 4 a decorre dal periodo d’imposta 2023. Questo al fine di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di incapienza fiscale (nelle quali l’imposta lorda è inferiore all’ammontare della detrazione in questione).

Si tratta di un’opzione che deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile.

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Agevolazione fotovoltaico e sistemi di accumulo per le ONLUS

Ok al Superbonus per l’installazione di impianti fotovoltaici e contestuale o successiva installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Entrate specifica che gli impianti solari fotovoltaici vanno installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli.

>> Scarica la Circolare n.13/E del 2023 <<

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Foto:iStock.com/valiantsin suprunovich

Redazione Tecnica

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