La CILAS Superbonus è stata recentemente oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato che afferma che gli atti amministrativi adottati dai Comuni come le declaratorie di inefficacia, irricevibilità o di archiviazione delle CILA sono impugnabili.
A tal proposito, ricordiamo che dal 1° giugno 2021, in virtù di quanto disposto dal DL 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni), è stato modificato il comma 13-ter dell’articolo 119 del DL 34/2020. La norma ha stabilito che gli interventi agevolabili con il Superbonus (eccezion fatta per quelli che prevedono demolizione e ricostruzione) sono qualificati come manutenzione straordinaria. Ciò ha reso possibile realizzare tali opere mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata CILA Superbonus, detta anche CILAS, evitando l’iter più complesso previsto per il permesso di costruire.
Anche quando l’intervento rientra nell’edilizia libera, è comunque richiesta la CILAS, ma in forma semplificata: è sufficiente una descrizione dei lavori, senza relazioni tecniche né elaborati grafici.
Il tema dell’impugnabilità degli atti comunali è oggetto del Focus di giurisprudenza a cura dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), aggiornato al 19 marzo 2025, che esamina le più recenti pronunce in materia edilizia con particolare riferimento al Superbonus. Il chiarimento è oggetto della sentenza n. 1651 del 25 febbraio 2025 del Consiglio di Stato, che affronta una casistica concreta e ribadisce principi fondamentali in tema di procedimento edilizio e garanzie per il cittadino.
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Indice
Il modello unico per la CILAS e limiti di applicazione
Prima di analizzare il contenuto della sentenza, ricordiamo che per rendere più agevole la procedura, è stato predisposto un modello unificato di CILA-Superbonus, approvato nella Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 e operativo dal giorno successivo.
Tale modello è utilizzabile esclusivamente per gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020, ovvero quelli rientranti nel Superbonus 110%. Non si applica, invece, agli altri incentivi edilizi, per i quali continuano ad applicarsi i procedimenti edilizi ordinari.
Nonostante la semplificazione, l’utilizzo della CILAS ha sollevato alcune problematiche interpretative, in particolare riguardo all’eventuale rigetto o archiviazione da parte del Comune, oggi al centro dell’attenzione della giurisprudenza.
CILAS: la sentenza del Consiglio di Stato e il soccorso istruttorio
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1651/2025, ha affermato che gli atti comunali che dichiarano inefficace, irricevibile o archiviata una CILA-Superbonus sono lesivi e quindi impugnabili.
Tali provvedimenti assumono una rilevanza tale da incidere negativamente sulla posizione giuridica del cittadino, specie quando da essi può derivare la perdita del beneficio fiscale.
Nel caso oggetto della pronuncia, un Comune aveva ritenuto inefficace una CILAS oltre i termini per il controllo, riscontrando discrepanze tra elaborati grafici e un titolo edilizio risalente a prima del 1967, mai rinvenuto.
Il ricorrente, però, aveva dimostrato che lo stato dei luoghi era comunque conforme alle modifiche originarie. Secondo il Consiglio, il Comune avrebbe dovuto attivare il “dovere di soccorso istruttorio”, previsto dall’art. 6 della legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione di cooperare con il privato per correggere eventuali carenze documentali.
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