CILA Superbonus facoltativa: non serve per i lavori già in corso di esecuzione

Se gli interventi sono stati avviati prima del Semplificazioni, la CILA non è obbligatoria e non decadono i diritti alla maxi agevolazione se non la si presenta. Ecco la dicitura aggiornata del Quaderno ANCI

Lisa De Simone 31/08/21
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CILA Superbonus pubblicata in Gazzetta e ormai operativa in tutti i Comuni. Aggiornate anche le istruzioni dell’ANCI, nell’ottica di una ulteriore semplificazione. Nell’ultima edizione del Quaderno “Cila Superbonus – Istruzione tecniche, Linee guida, Note e Modulistica”, è sparito infatti l’obbligo di presentare il modello in caso di lavori avviati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Semplificazioni. Ora questa resta una semplice facoltà. Viene quindi ulteriormente accelerato l’iter delle pratiche.

Di fatto occorre prestare attenzione, perché l’utilizzo della nuova CILAS non sarà comunque una passeggiata e non diminuiscono per nulla le responsabilità dei tecnici che presentano il progetto, anche se si tratta di progetto semplificato. Il via libera al modello unico CILA-Superbonus (CILAS) era arrivato dalla Conferenza Unificata il 4 agosto 2020, con la partecipazione del Ministero della Pubblica Amministrazione, delle Regioni, dei Comuni, dell’Ance e della Rete Professioni Tecniche. Al nuovo modello è stato poi associato un allegato obbligatorio per “Gli altri soggetti coinvolti”.

>>> Qui trovi un utile riassunto: CILA Superbonus in pista! Ma attenzione alle sorprese

Ma vediamo in dettaglio le modifiche e le correzioni eseguite sulla nuova guida ANCI in tema CILA.

CILA Superbonus facoltativa: non serve per i lavori già in corso di esecuzione

Le prime indicazioni

Nella prima edizione del Quaderno l’ANCI nel paragrafo dedicato ai lavori già in corso, era infatti previsto l’obbligo di presentare di nuovo la pratica edilizia. Il testo recitava infatti “Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, viene prevista comunque presentazione della CILA “Superbonus” in quanto la difformità a detta CILA è una delle condizioni per la decadenza del contributo.

Ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), il richiedente può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus” (>> qui la prima versione della Guida ANCI, dove si parlava dell’obbligo di presentare la modulistica semplificata anche per i lavori già avviati).

Leggi anche: Super CILA Superbonus: il nuovo modello

Il testo aggiornato

Nella nuova edizione della Guida invece, allo stesso paragrafo “Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione”, non è più previsto l’obbligo di presentare la pratica una seconda volta, ma questa opzione è a scelta dell’interessato.

Il testo aggiornato precisa infatti che “Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA “Superbonus”. In questo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), l’istante può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.

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Le altre regole

A parte il cambio di rotta sui lavori in corso, l’edizione aggiornata del Quaderno non contiene altre novità. Si confermano quindi tutte le precedenti indicazioni.

Potrebbe interessarti: CILA Superbonus. Ammesse variazioni al progetto in corso

>> Scarica il NUOVO MODULO CILA SEMPLIFICATA – CILAS <<

>> Scarica l’ALLEGATO ALTRI SOGGETTI – CILAS <<

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Lisa De Simone

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