*Aggiornamento del 30 agosto 2021_CILA Superbonus in pista. Il modello, anticipato dall’ANCI, è disponibile e per la detrazione scatterà la “fase due”, quella senza più attestazione dello stato legittimo.
Il via libera al modello unico CILA-Superbonus (CILAS) arriva dalla Conferenza Unificata il 4 agosto 2020, con la partecipazione del Ministero della Pubblica Amministrazione, delle Regioni, dei Comuni, dell’Ance e della Rete Professioni Tecniche. Al nuovo modello è poi associato un allegato obbligatorio per “Gli altri soggetti coinvolti”.
Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica amministrazione, commenta il via libera della Conferenza Unificata all’accordo per l’adozione del modulo Cila-superbonus: “oggi stesso (ndr 4 agosto 2021) pubblichiamo il documento sul sito della Funzione pubblica. Da domani sarà operativo (ndr 5 agosto 2021)”.
L’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali circa l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus), come stabilito all’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 13-ter, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, raggiunto in sede di Conferenza Unificata in data 4 agosto 2021, è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021.
Ma la pubblicazione in Gazzetta è solo una formalità in quanto, a causa dell’urgenza dell’adozione della modulistica unificata, la stessa è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Accordo avvenuta sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, quindi operativa già dal 5 agosto 2021.
Occhio, però che utilizzare la nuova CILA non sarà comunque una passeggiata e non diminuiscono per nulla le responsabilità dei tecnici che presentano il progetto, anche se si tratta di progetto semplificato.
Le “ sorprese” vengono fuori dalla stessa guida dell’ANCI e non sono di poco conto, vediamole insieme.
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Nuova CILA non necessaria per i lavori già in corso
Nella prima versione della Guida ANCI, si parlava dell’obbligo di presentare la SCIA semplificata anche per i lavori già avviati.
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Per cui si leggeva “per gli interventi già avviati in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, viene prevista comunque presentazione della CILA Superbonus in quanto la difformità a detta CILA è una delle condizioni per la decadenza del contributo”.
Con la nuova e definitiva (per adesso così pare) versione della Guida ANCI, viene aggiornato il testo che recita: “per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA “Superbonus”. In questo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), l’istante può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.
In compenso ai sensi della normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90) restava comunque la possibilità di richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA Superbonus.
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Il progetto
Quanto ai nuovi lavori, l’elaborato progettuale consisterà nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi.
Invece in caso di edilizia libera può essere sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nella modulistica. Questa semplificazione, però, non riguarda gli altri documenti che possono essere necessari a seconda della tipologia di interventi.
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Immobili vincolati e interventi strutturali
La nuova CILA, infatti, ci tiene a precisare l’ANCI, non supera ovviamente la normativa in materia qualora la realizzazione degli interventi del Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali.
Quindi ad esempio in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto. In caso di interventi strutturali, poi, “la denuncia dei lavori presentata o l’autorizzazione sismica di cui al DPR 380/01 è un presupposto indispensabile”.
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E in caso di abusi?
Fin qui le indicazioni ANCI. Ma cosa accade se nell’immobile sul quale si andranno a fare interventi ammessi al Superbonus è stato commesso qualche abuso? Il progettista davvero potrà far finta di niente ed essere esentato da qualunque responsabilità solo perché non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo?
>> CILA Superbonus senza stato legittimo. Neanche per idea
Poniamo il caso, ad esempio, del signor Bianchi che ha una villetta nella quale ha chiuso il portico, trasformato la soffitta nella stanza del figlio ormai maggiorenne e realizzato una dependance per gli amici nel box.
- Ora se il signor Bianchi vuole coibentare la villetta, si potrà far finta di nulla e indicare genericamente nel progetto l’intervento di coibentazione da realizzare?
- E come mettersi poi con il computo metrico se la licenza edilizia della villetta prevedeva una determinata cubatura e questa è stata ora raddoppiata?
- Davvero il tecnico potrà fare finta di nulla perché il signor Bianchi garantisce che tutto è in regola e quindi presentando un progetto non troppo particolareggiato staranno tutti tranquilli?
- Oppure bisognerà mettere in conto il fatto che in questo caso si perde la detrazione e chi ha firmato il progetto rischia pesanti sanzioni?
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A dirlo l’Agenzia delle entrate che in una recentissima Guida dedicata al Superbonus nelle zone colpite dal sisma (pubblicata già alla luce della nuova CILA) scrive che “qualora il tecnico presenti un progetto non conforme allo stato dei luoghi, questi si espone non soltanto all’adozione dei provvedimenti predetti (blocco del cantiere, ripristino, sanzioni), ma anche alle conseguenze sanzionatorie correlate alla mendacia delle dichiarazioni rilasciate, determinando, inoltre, la decadenza del beneficio fiscale stesso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 119, comma 13-ter, lett. d) e comma 14, quinto periodo”.
Una voce autorevole. Uno spunto di riflessione da non sottovalutare.
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>> Scarica l’ALLEGATO ALTRI SOGGETTI – CILAS <<
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70 Domande e risposte sul Superbonus 110% l’importante agevolazione, introdotta dal DL 34/2020, per coloro che, fatte salve le dovute caratteristiche necessarie, hanno effettuato determinati interventi sugli immobili, consistente nella possibilità di detrarre dall’imposta lorda, in cinque rate costanti, un importo pari al 110%delle spese sostenute per taluni interventi inerenti:il risparmio energeticoil sismabonusl’installazione di impianti fotovoltaicil’installazione di apparecchiature per la ricarica di veicoli elettrici (colonnine per la ricarica elettrica)Il presente lavoro, eBook in pdf di 49 pagine, rappresenta un’utile raccolta di 70 risposte alle domande poste dai nostri lettori in materia di Superbonus 110%, suddivise per argomento:• Adempimenti pratici• Cessione del credito• Cumulabilità dei bonus• Immobili destinatari• Interventi trainanti e trainati• I controlli dell’AgenziaFiammelli Dott.ssa Matilde, Dottore commercialista, Revisore contabile. Iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Crema
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