Catasto: l’accertamento catastale non equivale a regolarità edilizia

L’accertamento al catasto verifica solo la corrispondenza tra lo stato di fatto, i relativi dati catastali e la planimetria

Mario Petrulli 12/02/18

Ecco la selezione delle sentenze sull’edilizia e l’urbanistica, pubblicate la scorsa settimana. Gli argomenti questa volta sono il catasto, il permesso di costruire, la sospensione lavori, la realizzazione di un muro di contenimento e l’utilizzo di una casa mobile. Più nello specifico si parla di: accertamento al catasto, che non equivale a regolarità edilizia; diniego su istanza del permesso di costruire dopo il silenzio-assenso; ordinanza di sospensione di lavori, mancanza del termine di efficacia e illegittimità; muro di contenimento, nuovo dislivello e titolo edilizio necessario; casa mobile, utilizzo continuativo per esigenze abitative e titolo edilizio necessario.

Catasto, l’accertamento non significa regolarità edilizia

Estremi della sentenza: TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. 5 febbraio 2018 n. 60
Massima: L’accatastamento dell’immobile non equivale a un accertamento della regolarità edilizia dell’opera

Non può ritenersi che l’accatastamento dell’immobile possa equivalere a un accertamento della regolarità edilizia dell’opera. L’accertamento catastale, infatti, verifica solo la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’unità immobiliare e i relativi dati catastali nonché della corrispondente planimetria. Esso rileva ai fini fiscali ma non anche ai fini della regolarità urbanistica.

Permesso di costruire: diniego dopo silenzio-assenso

Estremi della sentenza: TAR Calabria, sez. II Catanzaro, sent. 7 febbraio 2018 n. 384
Massima: È illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del permesso di costruire

Al procedimento di rilascio del permesso di costruire è applicabile la disciplina del silenzio-assenso, sicché, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell’istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale), senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali o interruzioni dovute a integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell’art. 20, comma 8, T.U. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 17/06/2015, n. 1095; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 maggio 2014, n. 2972). Di conseguenza, è illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del permesso di costruire (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 17/06/2015, n. 1095).

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Sospensione lavori: senza termine, è legittima

Estremi della sentenza: TAR Calabria, sez. II Catanzaro, sent. 7 febbraio 2018 n. 347
Massima: Un’ordinanza di sospensione dei lavori priva di un termine certo di efficacia è illegittima

L’ordinanza di sospensione dei lavori è un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo ed avente il solo scopo (cautelare) di impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla pubblica amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria (ordine di demolizione, ovvero applicazione di una sanzione pecuniaria), non potendosi consentire che il destinatario possa essere esposto sine die all’incertezza circa la sussistenza del proprio diritto edificatorio, come del resto non si può neppure consentire che detto provvedimento di sospensione possa essere reiterato senza procedere all’adozione dell’atto definitivo. Il provvedimento di sospensione dei lavori privo di un termine certo di efficacia è certamente difforme dal suo paradigma legislativo e finisce con il determinare una non consentita compressione a tempo indeterminato dello ius aedificandi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2015 n. 2415);

Muro di contenimento con nuovo dislivello: che titolo serve?

Estremi della sentenza: TAR Piemonte, sez. II, sent. 7 febbraio 2018 n. 160
Massima: Serve il permesso di costruire per il muro di contenimento che crea un nuovo dislivello o aumenta quello esistente

Il muro di contenimento che crei un nuovo dislivello o aumenti quello esistente costituisce una nuova costruzione, soggetta al rilascio del permesso di costruire (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 18 dicembre 2013 n. 1368; TAR Campania, Napoli, sez. III, 31 gennaio 2017 n. 677). Si rientra in tale ipotesi dinanzi ad un muro che ha innalzato di circa 1,90 m, il livello preesistente del terreno, con la creazione di un vero e proprio terrazzamento finalizzato al contenimento del fondo.

Casa mobile: se è usata come casa, che titolo serve?

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, sez. II Milano, sent. 7 febbraio 2018 n. 354
Massima: Una casa mobile di rilevanti dimensioni utilizzata per esigenza abitative in via continuativa non è un’opera precaria e richiede il permesso di costruire

Una casa mobile occupante una superficie di circa 80 mq., utilizzata da anni per esigenza abitative non è un’opera precaria e richiede il permesso di costruire. Secondo la consolidata giurisprudenza, “la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante” (Consiglio di Stato, VI, 4 settembre 2015, n. 4116; altresì 1 aprile 2016, n. 1291; 3 giugno 2014, n. 2842; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 28 giugno 2016, n. 655).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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