Bonus mobili, ristrutturazioni e Ecobonus: novità su bonifici e coppie di fatto

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017 che (alle pagine 9 e 10) fornisce chiarimenti su Bonus mobili, ristrutturazioni e Ecobonus. Ecco le novità in merito di ecobonus, bonus ristrutturazioni e ecobonus per gli interventi di efficienza energetica. Le novità riguardano le modalità di fare i bonifici e le coppie di fatto e sono spiegate sotto forma di domanda e risposta, poiché sono quesiti rivolti all’Agenzia in videoconferenza. Scarica la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017.

Detrazioni per ristrutturazione e risparmio energetico: il bonifico

Domanda. Nella circolare 43/E/2016 si dice che la detrazione spetta anche quando il bonifico usato per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione è stato “compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta”. In questo caso, il beneficiario dell’accredito deve attestare in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”. È un chiarimento applicabile anche all’ipotesi in cui il contribuente effettua con un bonifico ordinario (non “parlante”) il pagamento finalizzato alle detrazioni su ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico?

Risposta. Come evidenziato nella circolare n. 43/E del 2016 il pagamento delle spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici esistenti è assoggettato all’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25 del d.l. n. 78 del 2010, norma costituente regola generale. Nei casi di non completa compilazione del bonifico, tali da pregiudicare il rispetto dell’obbligo di operare la ritenuta, la spettanza del beneficio fiscale resta ferma laddove avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (risoluzione n. 55/E del 2012).

Tuttavia, ove non sia possibile la ripetizione del pagamento, e il mancato assoggettamento a ritenuta dei compensi corrisposti sia dovuto a situazioni “peculiari” (quali l’errata compilazione del bonifico), la fruizione del beneficio fiscale non può escludersi qualora risulti comunque soddisfatta la finalità delle relative norme agevolative tese alla corretta tassazione del reddito nei casi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica (leggi lo speciale sull’Ecobonus). La circolare n. 43 del 2016 ribadisce, dunque, che le modalità di fruizione del beneficio prevedono in via ordinaria la effettuazione del pagamento mediante bonifico specifico (cosiddetto bonifico “parlante”), e detta chiarimenti per le ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico, stabilendo che ciò non comporta la decadenza dal beneficio fiscale ma solo a condizione che l’impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa.

Leggi anche Tutto sulla detrazione 50% per la ristrutturazione 2017

Conviventi di fatto, ecobonus e bonus ristrutturazioni

Domanda. Con la risoluzione 64/E/2016 si è detto che anche i componenti di una “convivenza di fatto” possono beneficiare delle detrazioni per il recupero edilizio su un immobile di proprietà del convivente in relazione al quale non dispongano di titoli di possesso qualificato (chiarimento che deve ritenersi valido anche per le detrazioni sul risparmio energetico e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici). Si può ritenere che tale orientamento si applichi anche alle spese sostenute prima del 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della legge 76/2016?

Risposta. Con la Risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016, l’Agenzia delle entrate, nel sottolineare che la Legge 20 maggio 2016, n. 76, estende alcuni diritti spettanti ai coniugi anche ai conviventi di fatto, ha riconosciuto la possibilità di fruire della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente ancorché non possessore o non detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi.

Considerato che con la richiamata risoluzione questa Agenzia ha preso atto di una mutata condizione giuridica intervenuta nell’ordinamento nel 2016 (emanazione della legge n. 76 del 2016 e sua entrata in vigore il 5 giugno 2016) e atteso il principio della unitarietà del periodo d’imposta, si può ritenere che l’orientamento espresso con la risoluzione n. 64/E del 2016 trovi applicazione per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016.

Ci sono anche alcune precisazioni anche sulle ritenute in condominio, alle pagine 7 e 8.

Scarica la Circolare 8/E.

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Redazione Tecnica

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