Bonus Edilizi: l’attestazione SOA deve essere posseduta anche dalle imprese subappaltatrici?

Le imprese subappaltatrici devono rispettare le condizioni SOA solo se eseguono lavori di importo superiore a 516 mila euro

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L’attestazione SOA deve essere posseduta dalle imprese subappaltatrici? Il quesito è stato posto a “La posta di FiscoOggi”, la rubrica di fiscoggi.it a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso in oggetto interessa l’ambito delle agevolazioni edilizie e il contribuente in cerca di chiarimenti, pone il seguente quesito: “l’attestazione SOA, richiesta alle imprese appaltatrici che realizzano interventi edilizi di importo superiore a 516 mila euro, deve essere posseduta anche dalle imprese subappaltatrici che realizzano solo una parte dei lavori di importo al di sotto di tale valore?”

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Nella risposta, a cura di Paolo Calderone, si fa riferimento al cd. Decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) e al cd. Decreto Emergenza Ucraina (decreto legge n. 21/2022) all’interno dei quali vengono disciplinati aspetti relativi all’applicazione delle agevolazioni fiscali in edilizia in funzione del possesso della certificazione SOA.

Inoltre, nel chiarimento, viene citata la Circolare delle Entrate n.10/2023, che contiene indicazioni sugli obblighi della certificazione SOA.

Vediamo nel dettaglio quale risposta è stata fornita al contribuente.

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Attestazione SOA: l’importo lavori fa la differenza

Al fine di contrastare fenomeni fraudolenti, il decreto legge n. 21/2022 ha stabilito che le agevolazioni fiscali in edilizia (previste dagli articoli 119 e 121, comma 2 del decreto legge n. 34/2020) possono essere concesse solo se l’esecuzione degli interventi è affidata a imprese con certificazione SOA, quando l’importo supera i 516 mila euro.

Poi con il decreto legge n. 11/2023, attraverso l’articolo 2-ter, comma 1, lettera d), è stato chiarito che il limite di 516 mila euro deve essere calcolato per ogni contratto di appalto e subappalto separatamente. Questa disposizione ha importanti implicazioni per le imprese coinvolte in lavori di importo significativo, poiché ora devono soddisfare le condizioni SOA in modo specifico per ciascun contratto.

L’Agenzia delle entrate, nel chiarire ulteriormente la questione attraverso la Circolare n. 10/2023, ha sottolineato che quando i lavori sono oggetto di subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice se il valore complessivo dell’opera supera i 516 mila euro. Allo stesso tempo, le imprese subappaltatrici devono rispettare le condizioni SOA solo se eseguono lavori di importo superiore a 516 mila euro.

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