Dopo l’entrata in vigore del Decreto 31/2017, quali sono gli interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica? Come abbiamo già detto alcune volte, il decreto definisce in 2 allegati le novità: 42 interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica (allegato A) e interventi per i quali si può ricorrere all’autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato B). Nell’allegato A sono riportatiti gli interventi di lieve entità, soggetti a vincolo paesaggistico e per i quali non sarà necessaria nessuna autorizzazione paesaggistica.
Il quaderno dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) definisce i casi in cui l’autorizzazione paesaggistica non è più necessaria e quelli per i quali si può procedere avvalendosi della procedura semplificata. Parliamo qui di quali interventi non hanno bisogno di nessuna autorizzazione. Sono 31 casi e sono gli interventi interni agli edifici o quelli che non comportano importanti modifiche dell’aspetto esteriore degli edifici stessi.
Gli interventi liberi da autorizzazione paesaggistica
L’art. 2 del Regolamento individua gli interventi “liberi” che non richiedono l’autorizzazione paesaggistica, il relativo elenco, suddiviso in 31 punti, è contenuto nell’allegato A. Si tratta di un elenco che va a dettagliare e a sviluppare quanto già previsto dall’art. 149 del Codice, ove sono individuati, seppur in maniera generica, gli interventi non soggetti ad autorizzazione. La nuova disposizione quindi rende espliciti e dettaglia gli interventi che possono essere considerati irrilevanti per il paesaggio.
L’art. 2 del Regolamento esonera dall’autorizzazione paesaggistica anche le opere e gli interventi di cui all’art. 4 dello stesso (alla cui disamina si fa rinvio infra al paragrafo c).
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Interventi liberalizzati
L’art. 5 del Regolamento interviene in materia di interventi “liberalizzati” (elencati nell’allegato A), prevedendo che i piani paesaggistici possano dettare direttive o disposizioni per la specificazione delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi stessi. In particolare tale funzione specificativa è riferita agli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi; è chiarito che resta comunque ferma l’applicazione del decreto in esame in ogni sua parte dalla data di entrata in vigore.
Non sono quindi soggetti ad autorizzazione paesaggistica:
- gli interventi e le opere di cui all’Allegato A;
- gli interventi e le opere, di cui nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, relative alle seguenti fattispecie:
- realizzazione o modifica di aperture esterne o di finestre a tetto purchè non relative a immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 d.lgs. 42/2004 ;
- installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purchè effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purchè si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, purchè non relative a immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 d. lgs. 42/2004;
- installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, purchè non relative a immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 d. lgs. 42/2004;
- interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti purchè non relative a immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex 136 d. lgs. 42/2004;
- sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purchè non relative a immobili ed aree di notevole interesse pubblico ex 136 d.lgs. 42/2004;
- interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
- opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 42/2004;
- verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico‐ricettive, sportive o del tempo libero;
- installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine;
- prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
- posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1 del d. lgs. 42/2004, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate.
L’art. 15 del Regolamento prevede che l’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica – per gli interventi di cui all’allegato A – non produca effetti sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati gli interventi stessi, in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore. In particolare, la norma specifica che non si producono effetti in ordine alla disciplina dei titoli abilitativi edilizi, dei provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e relativi ad esercizio di attività commerciali in area pubblica; quindi ove serva una CILA o una SCIA naturalmente bisogna presentarla, ma nelle fattispecie contenute nell’allegato A non è più necessario attendere il parere del Soprintendente.
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La liberalizzazione non esclude la necessità di altri titoli
È affermato quindi che la “liberalizzazione” (ossia l’esclusione dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica) degli interventi di cui all’allegato A non esclude in alcun modo l’eventuale necessità, per quei medesimi interventi, di altri e diversi titoli autorizzativi perché altre normative di settore li sottopongono ad altri titoli autorizzativi e concessori.
Accanto alla descrizione dei procedimenti richiesti per le singole fattispecie di intervento, dei quali qui sopra abbiamo visto solo quelli esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, il volume contiene tutta la modulistica necessaria come strumento di supporto per i Comuni e utile per la realizzazione di linee guida per operatori e cittadini.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
L’Ebook è una Guida rapida in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata, a seguito delle novità introdotte dal d.P.R. 31/2017 (pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2017) che abroga e sostituisce il precedente d.p.r. 139/2010. Dopo una breve premessa sui capisaldi della disciplina paesaggistica contenuti nel d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” parte terza “Beni paesaggistici”, l’Ebook analizza la nuova disciplina introdotta dal d.P.R. 31/2017, nel dettaglio: – la struttura del nuovo regolamento – gli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica (articoli 2-4-5 e allegato “A”) – gli interventi soggetti a procedura semplificata (articolo 3 e allegato “B”) – gli accordi di collaborazione (art. 6) – il procedimento autorizzatorio semplificato (articoli da 7 a 11): rinnovo, presentazione dell’istanza e procedimento semplificato – la semplificazione organizzativa (art. 12) – l’entrata in vigore (artt. 13 e 19) – la prevalenza del Regolamento sugli strumenti di pianificazione (art. 14) – le normative di settore (art. 15) – il procedimento unico (art. 16) – le sanzioni (art. 17) – le modifiche degli allegati (art. 18) Infine l’Ebook contiene la Tavola sinottica della tipologia di intervento dell’Allegato “A” e dell’Allegato “B” al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 Valeria Tarroni, Responsabile Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente di Pubblica Amministrazione
Valeria Tarroni | 2017 Maggioli Editore
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