Il termine di efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche è stato prorogato di tre anni. La novità va a integrare la norma della Legge 98/2013 completare una disposizione del Decreto del Fare (69/2013) ed è stata introdotta con un emendamento al disegno di legge n. 1014 di conversione in legge del decreto Valore Cultura (decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, disponibile qui in pdf).
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Per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica, l’articolo 39 del Decreto Fare stabilisce che, se i lavori sono iniziati nei cinque anni dal rilascio, l’autorizzazione è valida per tutta la durata dei lavori stessi.
È sufficiente cioè l’inizio dei lavori per evitare che l’autorizzazione decada dopo 5 anni: i lavori possono andare avanti anche dopo la scadenza del termine per tutta la durata degli stessi. Bisogna però ottenere una nuova autorizzazione paesaggistica se il progetto approvato ha subito modifiche modifiche o integrazioni alle prescrizioni d’uso del vincolo incompatibili con l’intervento assentito.
Per il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non c’è più la possibilità per il Comune di indire una conferenza di servizi se il soprintendente non ha espresso il parere sull’intervento entro 45 giorni dalla ricezione degli atti (come previsto dall’art. 146, comma 8 del D.lgs. 42/2004).
È stato ridotto da 90 a 45 giorni il termine entro cui il Soprintendente deve esprimere il proprio parere. Se questo termine scade, il silenzio-assenso è sostituito con l’adozione del provvedimento finale dall’amministrazione.
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