Attività di autotrasporto, si può realizzare in zona agricola?

Cosa prescrive la norma urbanistica? Nella rassegna sentenze di oggi parleremo anche di permesso di costruire e abusi edilizi

Mario Petrulli 09/06/20

Nella rassegna sentenze di oggi partiamo con un tema curioso: un’attività di autotrasporto può realizzarsi in zona agricola, in relazione alle norme urbanistiche? Gli altri temi trattati sono invece: sequestro penale abusivo, è di ostacolo alla demolizione del manufatto? Proroga del permesso di costruire, che natura ha e quale ampiezza temporale?

E ancora: ordine di demolizione, richiede specifica valutazione di interesse pubblico? Permesso di costruire in deroga, è applicabile il silenzio-assenso?

Attività di autotrasporto, si può realizzare in zona agricola?

TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 4 giugno 2020 n. 2200

Un’attività di autotrasporto non può essere realizzata in zona agricola

L’attività di autotrasporto per conto terzi non ha alcuna connessione logica con la zona (agricola) in cui questa viene esercitata, rimanendo violata, di conseguenza, la normativa urbanistica.

Come ritenuto in giurisprudenza, “Le normative comunali, che ammettono una limitata possibilità di realizzare in zona agricola interventi edilizi, devono essere interpretate nel senso che si deve comunque assicurare tutela al territorio agricolo e alla sua concreta utilizzazione a fini alimentari, dovendo al contrario ritenersi del tutto inconciliabili con le finalità di una zona agricola la realizzazione di strutture che ne pregiudichino definitivamente la destinazione naturale del territorio e comportano la sua deruralizzazione”. (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II Sent., 18/01/2017, n. 134; in senso analogo Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2964/2018).

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Sequestro penale abusivo, è di ostacolo alla demolizione?

TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, sent. 4 giugno 2020 n. 5941

Il sequestro penale non è di ostacolo alla demolizione del manufatto abusivo

Stante la pendenza del sequestro disposto dall’autorità giudiziaria ordinaria, la più sensibile e recente giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere che siffatta misura penale non costituisca un impedimento assoluto (alla stregua del caso fortuito o della forza maggiore) all’adempimento dell’ordine di demolizione, stante la possibilità per il relativo destinatario di ottenere all’uopo il dissequestro del bene, ai sensi dell’art. 85 disp. att. c.p.p. (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II,11/06/2019, n. 971; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 19/11/2018, n.6650; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 15/06/2018, n.958; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 12.07.2018, n. 1382 e 7.02.2018, n. 365).

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Proroga del permesso di costruire, quale ampiezza temporale?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 4 giugno 2020 n. 634

La proroga del permesso di costruire rappresenta, per definizione, un atto accessorio al titolo abilitativo che, dilatando i confini operativi della sua efficacia temporale, realizza, di fatto, quella che viene definita una vera e propria novazione del termine nell’ambito di un provvedimento ancora efficace

La proroga del permesso di costruire rappresenta, per definizione, un atto accessorio al titolo abilitativo che, dilatando i confini operativi della sua efficacia temporale, realizza, di fatto, quella che viene definita una vera e propria novazione del termine nell’ambito di un provvedimento ancora efficace; e ciò a differenza di quanto accada per la rinnovazione, che, in quanto atto autonomo sotto il profilo giuridico, costituisce l’esito di un nuovo e diverso iter procedimentale di contemperamento e ponderazione degli interessi in gioco.

Nonostante le diversità funzionali, le due fattispecie tendono ad avvicinarsi sotto il profilo sostanziale, atteso che il rilascio di una proroga del termine, al pari dell’adozione dell’atto di rinnovazione, ha comunque una connotazione discrezionale, decisamente più circoscritta rispetto al secondo, di cui è riservataria esclusiva l’Amministrazione comunale.

Negli incisi normativi “la proroga può essere accordata” di cui al comma 2 dell’art. 15 del DPR 380/2001 e “la proroga è comunque accordata” ex comma 2 bis della medesima disposizione si intravede sempre una riserva di competenza, in termini sia pure di discrezionalità tecnica, propria degli organi amministrativi comunali, che afferisce tendenzialmente al quid, ovvero all’ampiezza temporale della proroga, sulla cui definizione incidono scelte e valutazioni peculiari, per nulla suscettibili di essere incise dal sindacato giurisdizionale.

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Ordine di demolizione, richiede specifica valutazione di interesse pubblico?

TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 3 giugno 2020 n. 2177

L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione

L’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. In altri termini, nel modello legale di riferimento non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l’esercizio del potere repressivo mediante applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto, per il quale è “in re ipsa” l’interesse pubblico alla sua rimozione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 26 agosto 2010 n. 17240).

L’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi è, poi, ‘in re ipsa’ anche perché la straordinaria importanza della tutela reale dei beni paesaggistici ed ambientali elide, in radice, qualsivoglia doglianza circa la pretesa non proporzionalità della sanzione ablativa, fermo comunque che, in presenza dell’operata qualificazione delle opere realizzate, bisognevoli dei prescritti titoli abilitativi e non essendo rilasciabile a posteriori – nei casi di incremento di volumi e superfici – l’autorizzazione paesaggistica, alcuno spazio vi è per far luogo alla sola sanzione pecuniaria (T.A.R. Campania Napoli, sempre questa sesta sezione, 14 aprile 2010, n. 1975).

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Permesso di costruire in deroga, è applicabile il silenzio-assenso?

TAR Abruzzo, L’Aquila, sent. 5 giugno 2020 n. 215

Il silenzio-assenso non opera nel caso del permesso di costruire in deroga

Secondo i consolidati principi giurisprudenziali, la generale regola del silenzio-assenso prevista per il procedimento di rilascio del permesso di costruire dall’art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 380 del 2001 non trova applicazione con riferimento al permesso di costruire in deroga.

Detto permesso di costruire in deroga, infatti, è caratterizzato da una fattispecie a formazione progressiva che si snoda, a seguito della domanda dell’interessato, dapprima nella delibera consiliare e poi nel concreto rilascio del titolo edilizio da parte degli uffici amministrativi, in quanto l’art. 20, comma 8 riferisce la formazione del provvedimento tacito solo alla domanda di permesso di costruire senza quindi richiamare il (diverso) istituto del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici come definito dall’art. 14 (cfr. T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 28/11/2013, n. 1286).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

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