Assicurazione professionale, niente proroga, ma la speranza è l’ultima a morire

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Chi ha seguito il travagliato iter del Decreto del Fare sa benissimo che l’emendamento sulla proroga al 15 agosto 2014 dell’obbligo di stipula dell’assicurazione professionale non è stato inserito tra quelli esaminati dall’Aula, come anticipato in anteprima da Ediltecnico.it (leggi Assicurazione Professionale, salta all’ultimo la proroga al 2014).

La delusione per i moltissimi professionisti, che confidavano in uno slittamento dei tempi per mettersi in regola secondo quanto stabilito dalla Riforma delle Professioni, non è però ancora confermata al 100%.

È notizia di ieri sera l’interessamento di Federarchitetti, che ha ottenuto in extremis un incontro con l’on. Serena Pellegrino, che ha presentato un ordine del giorno, che illustrerà oggi durante la discussione per il voto di fiducia al Governo e che impegna l’Esecutivo “…  ad estendere la prevista proroga per la stipula di un’assicurazione professionale obbligatoria, ora concessa esclusivamente per le professioni sanitarie …”

Insomma, staremo a vedere se l’OdG della Pellegrino sarà accolto dall’Aula impegnata nell’approvazione del Decreto del Fare su cui, ricordiamo, l’Esecutivo ha posto la fiducia per blindare il testo dalle centinaia di emendamenti che erano sopravvissuti alla scure delle Commissione (oltre la metà di quelli proposti non hanno visto la luce alla Camera, compreso ovviamente quello incriminato sulla proroga dell’obbligo dell’assicurazione obbligatoria per i professionisti tecnici).

Se l’OdG non troverà risposta, entro il 15 agosto 2013 tutti i liberi professionisti dovranno stipulare una polizza di assicurazione RC professionale i cui estremi dovranno essere esibiti al committente. Ricordiamo ai nostri lettori anche la Griglia comparativa dell’assicurazione professionale consultabile sul sito Ingegneri.cc

Qui di seguito il testo dell’Ordine del Giorno

C 1248-A

Ordine del giorno

La Camera

Premesso che:

con riferimento alle professioni regolamentate, il decreto legge 138 del 2011, all’articolo 3, comma 5, ha disposto che con decreto del Presidente della Repubblica, gli ordinamenti professionali devono essere riformati, anche al fine di prevedere, tra l’altro, l’obbligo da parte del professionista stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

il suddetto decreto del Presidente della Repubblica, del 7 agosto 2012, n. 137, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, e all’articolo 5 ha disposto che il suindicato obbligo di assicurazione “acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”;

il termine quindi per la stipula di un’assicurazione obbligatoria da parte dei professionisti per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, è fissato al 15 agosto 2013. Da questa data il professionista, al momento dell’assunzione dell’incarico, sarà tenuto a riferire al cliente gli estremi della polizza e il relativo massimale;

il disegno di legge di conversione in esame, prevede all’articolo 44, comma 4-quater, che unicamente per gli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di assicurazione, si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica. L’obbligatorietà scatta quindi ad agosto 2014, un anno dopo gli altri ordini professionali;

impegna il Governo

– ad estendere la prevista proroga per la stipula di un’assicurazione obbligatoria da parte dei professionisti, ora concessa esclusivamente per le professioni sanitarie, anche alle altre categorie professionali, di cui all’articolo 3, del decreto legge 138 del 2011.

Redazione Tecnica

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