Cooperazione e coordinamento tra committenti e appaltatori, negli appalti pubblici, sono necessari per la sicurezza “globale” delle opere e dei servizi da realizzare. L’obiettivo si raggiunge elaborando uno specifico documento che formalizza tutta l’attività di cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca delle imprese coinvolte, per eliminare o ridurre i possibili rischi legati all’interferenza delle diverse lavorazioni.
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), elaborato a cura del committente/datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto.
Riguardo agli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione, un aspetto importante per la prevenzione, nella disciplina contenuta nel d.lgs. 81/2008, è relativo alla valutazione dei rischi da interferenza. Cioè quei rischi che, nell’esecuzione di contratti per Lavori, Servizi e Forniture, in un determinato contesto, sono da considerarsi ‘aggiuntivi’ rispetto alla normale effettuazione degli stessi.
Le indicazioni del D.Lgs. 81/2008
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
- verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione (…)
- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Schema: le interferenze
Approfondimenti sulla normativa
All’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i è previsto che in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sulla attività oggetto di appalto, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Occorre l’obbligo di precisare come il nuovo art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (che ha sostituito l’abrogato art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994) richieda qualcosa in più al contratto di appalto per poter affermare che siano soddisfatti tutti i requisiti normativamente previsti in materia di sicurezza.
In particolare:
- al contratto dovrà essere allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
- nel contratto dovranno essere specificati, a pena di nullità ex art. 1418 del codice civile, i costi della sicurezza “propri connessi alla specifico appalto”.
La stima dei costi era già una prassi consolidata nel caso dei lavori disciplinati dall’abrogato D.Lgs. n. 494/1996; l’aspetto innovativo è dato dall’ampliamento, a tutti i contratti di appalto e non più, quindi, solo a quelli rientranti nella vecchia normativa cantieri, della previsione della nullità del contratto qualora non vengano specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza.
A titolo di esempio, volendo ipotizzare quali possano essere i costi da considerare ed indicare nel DUVRI, possiamo indicare:
- costi relativi all’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale utilizzata dai lavoratori;
- costo approssimativo degli apprestamenti utilizzati;
- costo relativo all’informazione e formazione effettuata a tutti i lavoratori per eseguire lo specifico appalto;
- costi relativi ad eventuali mezzi e servizi di protezione collettiva;
- costi relativi ad eventuali procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- costo eventualmente sostenuto per la consulenza erogata da un professionista specializzato in materia di sicurezza;
- eventuali altri costi specifici.
In caso di concessione in uso di attrezzature e macchine da parte del datore di lavoro committente all’impresa appaltatrice e al lavoratore autonomo, il contratto dovrà prevedere un ulteriore allegato relativo alla concessione in uso delle attrezzature e delle macchine con o senza conducente.
Sono in ogni caso esclusi dall’onere di indicazione contrattuale i costi relativi ai rischi specifici propri delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi che non rientrano, fra l’altro, per espressa previsione normativa, nell’unico documento di valutazione dei rischi interferenziali.
Sostanziale avvallo a tale interpretazione è data dalla determinazione della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, n. 3, nella quale si evidenzia la necessaria distinzione fra i costi per la sicurezza discendenti dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e i costi generali per la sicurezza, sicché i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. L’Autorità, invero in relazione al vecchio art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, come modificato dall’art. 3 della L. n. 123/2007 e, quindi, già comprensivo dell’onere di indicazione dei costi per la sicurezza nei contratti d’appalto interni nel settore pubblico, rilevava infatti, che:
- per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi;
- per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.
Cantieri edili e rischio di interferenze
Come è noto il rischio di infortuni e malattie professionali nel settore dei lavori edili è molto alto ed è dovuto a vari motivi, e in particolare:
- l’ambiente di lavoro soggetto a continue modifiche man mano che si alternano le fasi di costruzione;
- la presenza di piccole imprese, a volte male attrezzate e con scarsa sensibilità e preparazione in materia di prevenzione degli infortuni;
- la contemporanea presenza nel cantiere di più imprese in subappalto con creazione di interferenze tra le varie attività in corso contemporaneamente;
- la natura di per sé rischiosa di certe attività, qualora non vengano prese tutte le precauzioni necessarie;
- la durata limitata di alcune attività per le quali diviene oneroso mettere in atto tutte le protezioni che si renderebbero necessarie.
Nei piani operativi di sicurezza adottati dai datori di lavoro delle imprese esecutrici (redatti ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) dovranno essere indicate le misure che sono state previste per eliminare o comunque ridurre, per quanto possibile, i rischi presenti nelle specifiche attività che ciascuna ditta svolge.
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Appalti che coinvolgono più imprese
Un tema molto attuale e di particolare rilevanza è legato alla sicurezza del lavoro nell’ambito degli appalti che riguardano le attività che coinvolgono più imprese in contesti in cui si possono verificare condizioni ambientali pregiudizievoli per i lavoratori quali l’attività lavorativa svolta in ambienti confinati e/o inquinati.
Tale scenario evidenzia la forte esigenza di applicare, da un lato, quanto già previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 art. 66) e dall’altro, di pianificare una specifica azione di monitoraggio e controllo degli appalti di servizio su aree confinate (cunicoli e gallerie, silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, ecc.), coinvolgendo le Amministrazioni pubbliche, le Regioni e le parti sociali.
Dapprima si parte dalla necessità di realizzare la cooperazione e il coordinamento tra committenti ed appaltatori al fine della predisposizione della sicurezza delle opere e dei servizi da realizzare.
Tale obiettivo risulta essere raggiungibile mediante l’elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l’attività di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini dell’eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all’interferenza delle diverse lavorazioni.
La redazione del DUVRI previsto per i cantieri temporanei e mobili, viene elaborato a cura del committente/datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività’ oggetto di appalto.
Prima dell’inizio dei lavori il committente, in caso di appalto degli stessi a una impresa o a lavoratori autonomi, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale e deve fornire precise informazioni sui rischi specifici esistenti nell’area di lavoro e in particolare, sull’esistenza di condutture elettriche sotterranee o aeree, tubazioni, o altre condizioni che possano determinare pericoli per i lavoratori (art. 90, D.Lgs. n. 81/2008).
Se la zona in cui saranno eseguiti gli scavi è interessata da canalizzazioni di servizi urbani, il datore di lavoro deve attingere informazioni al fine di evitare interferenze con tali reti. Lo scavo deve essere preceduto da un sopralluogo che accerti la natura del terreno (terreni stabili o instabili, asciutti, umidi o bagnati, ecc.), e se necessario devono essere stabilite le opere di difesa da approntare e le relative modalità di esecuzione.
In questo caso occorre effettuare l’informazione, affinché venga accertato la natura del terreno. Qualora lo scavo rivesta notevole importanza e complessità, si rende necessaria la redazione di un apposito programma, che può essere preceduto, se necessario, da indagini geognostiche.
Il programma deve prevedere sia le caratteristiche di sviluppo dello scavo, sia le difese che debbono essere approntate durante l’esecuzione dei lavori, onde garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati. Le fasi di lavoro devono essere riportate nel piano di sicurezza, con l’indicazione, tra l’altro, del macchinario da usare, della tecnica di scavo da seguire, del profilo da realizzare e delle difese provvisorie e definitive che devono accompagnare la realizzazione dello scavo. A questo punto occorre effettuare la cooperazione e il coordinamento.
L’articolo 118 del D.Lgs. n. 81/2008 fornisce le seguenti precisazioni:
- nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l’accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete;
- quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazioni, di gelo o disgelo, o per altri motivi siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno;
- nei lavori effettuati con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza di lavoratori nel campo di azione delle macchine e sul ciglio del fronte di attacco;
- il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto da un solido riparo;
- ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e le zone di pericolo debbono essere opportunamente segnalate e delimitate.
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Particolare attenzione deve essere prestata in caso di presenza di linee elettriche aeree o sotterranee. Qualora il mezzo debba operare in prossimità di linee elettriche o di impianti con parti attive non protette, è necessario prendere provvedimenti per evitare contatti accidentali con i conduttori elettrici (mettere fuori tensione e in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori, ovvero posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive, mantenere in permanenza persone e ogni altra attrezzatura, escavatore compreso, a distanza di sicurezza), e darne informazione all’esercente la linea elettrica (artt. 83 e 117 del D.Lgs. n. 81/2008).
Si sottolineano che le carenze prevenzionistiche di maggiore rilievo attengono:
- alla mancata adozione delle più elementari misure di prevenzione e protezione,
- a una carente o del tutto mancante azione di formazione ed informazione dei lavoratori,
- a una insufficiente e non efficiente gestione delle emergenze,
- all’assenza o carenza di idonee informazioni e del coordinamento tra datore di lavoro committente e le imprese e/o i lavoratori autonomi che operano nelle aree confinate,
ed infine
- alla mancata consapevolezza dell’esistenza, nei luoghi oggetto di appalto, di rischi letali per gli operatori.
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