L’Ordine degli Architetti non può rifiutarsi di collaborare alla formazione delle terne di collaudatori di opere in cemento armato, quando il progetto è di un geometra Un nuovo, ennesimo, capitolo della guerra sulle competenze professionali tra tecnici. Questa volta al centro del ring vi sono i geometri e gli architetti.
A uscire “sconfitti” sono gli architetti e, nello specifico, l’Ordine di Bergamo che, scrive il T.A.R. Lombardia (Sentenza 361/2013) “è tenuto a prestare la propria collaborazione nella formazione delle terne per la scelta dei collaudatori” delle opere edilizie realizzate facendo uso di cemento armato, anche quando il progetto e/o la direzione lavori è di competenza di un geometra.
Ma andiamo con ordine e vediamo di cosa si tratta.
L’origine della vicenda: se il progetto è del geometra, niente architetti tra i collaudatori
La vicenda si snoda tra il 2011 e il 2012 quando, con diverse note, l’Ordine degli Architetti di Bergamo ha respinto richieste provenienti da varie imprese edili nelle quali si domandava la designazione di una terna di nomi per il collaudo di opere in cemento armato ( ex art. 67, comma 4 del d.P.R. 380/2001).
La motivazione del rifiuto addotta dagli architetti bergamaschi era sempre, praticamente, la stessa: la progettazione architettonica e la direzione lavori delle opere da collaudare erano sempre in capo a un geometra.
La difesa degli Architetti
A giustificazione dei ripetuti dinieghi a designare propri iscritti nelle terne di collaudatori per le opere realizzate e dirette dai geometri, l’Ordine degli Architetti di Bergamo ha sollevato la questione delle competenze professionali dei geometri che, come noto, sono indicati all’art. 16 del r.d. 274/1929, e che consistono in “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato” (sul concetto di “modesta costruzione” leggi anche Competenze sulla progettazione, cosa si intende per modesta costruzione? E anche Professione, la “modesta” competenza progettuale dei geometri).
Poiché nell’elenco di legge, questo il ragionamento degli architetti, le attività di progettazione e direzione lavori riguardanti le costruzioni civili in cemento armato non ci sono (e restano pertanto di competenza esclusiva di ingegneri e architetti), non è possibile per gli architetti partecipare al collaudo di queste opere in relazione ai geometri.
“La partecipazione a questi collaudi“, scrivono nelle loro memorie difensive gli architetti, “equivarrebbe all’avallo di un abuso edilizio“.
La posizione dei Geometri
Il Collegio dei Geometri di Bergamo è intervenuta nella vicenda, citando in giudizio davanti al T.A.R. gli architetti. Queste, in sintesi, le posizioni dei geometri sulla vicenda:
1. La designazione della terna di nomi tra cui viene scelto il collaudatore non è la sede idonea per esprimere valutazioni sul rispetto della competenza professionale del progettista e del direttore lavori.
2. Un ordine professionale non può stabilire i limiti delle competenze di professionisti appartenenti ad altri ordini.
3. Gli interventi edilizi in questione, sebbene realizzati facendo uso di cemento armato, ricadono comunque nel concetto di modesta costruzione civile.
La decisione dei giudici
Sulla decisione finale abbiamo già anticipato a inizio post, ma è utile riassumere per i nostri lettori i ragionamenti che hanno portato i giudici amministrativi alla loro decisione e che si sviluppa su due ordini di argomenti: da un lato la competenza professionale dei geometri e dall’altro la questione della legittimità del titolo edilizio di queste costruzioni.
Partiamo dalle competenze professionali dei geometri.
Il punto di partenza è la disposizione che impone ai geometri di astenersi dalla progettazione e dalla direzione lavori aventi ad oggetto opere in cemento armato, con la sola eccezione delle piccole costruzioni accessorie in zona agricola.
Secondo un’interpretazione letterale le costruzioni civili in ambito non agricolo che comportino l’uso di cemento armato sarebbero sempre escluse dalla competenza dei geometri, anche quando si mantengano nei limiti delle modeste costruzioni.
La rigidità dell’interpretazione letterale è però attenuata dalla prassi di suddividere la progettazione e la direzione lavori in due segmenti, uno riferito alle opere in cemento armato e uno incentrato sugli aspetti architettonici.
Se lo scorporo delle attività professionali riguardanti il cemento armato è effettivo e non simulato, e ciascun professionista (geometra da un lato, architetto o ingegnere dall’altro) riceve dal committente un incarico rientrante nel rispettivo ambito professionale assumendosi una responsabilità piena circa il contenuto della propria prestazione, con il solo vincolo di coordinarsi con gli altri professionisti dato il carattere unitario dell’edificazione, si apre la via verso una soluzione ragionevole.
“Poiché anche le costruzioni civili di modesta importanza possono richiedere l’impiego di cemento armato”, concludono la loro argomentazione i giudici amministrativi, “non sarebbe corretto interdire in questi casi ai geometri una porzione rilevante della loro competenza professionale”.
E veniamo alle riflessioni sulla legittimità dei titoli edilizi e cosa la lega alle competenze professionali.
L’eventuale superamento del confine tra le competenze dei diversi ordini professionali rileva sul piano privatistico ma non su quello pubblicistico come vizio del permesso di costruire.
Affinché il titolo edilizio sia legittimo è sufficiente da un lato che i calcoli del cemento armato siano effettuati da un ingegnere o architetto, e dall’altro che il progetto redatto dal geometra (o in relazione al quale il geometra svolga la direzione lavori) non oltrepassi la tipologia delle modeste costruzioni civili.
In altri termini, quando i calcoli provengano da un ingegnere o architetto si può presumere che sussistano adeguate garanzie per la sicurezza delle persone e degli edifici.
Quindi, a conclusione di questo lungo argomentare, i giudici del T.A.R. Lombardia hanno sancito che “Quando il titolo edilizio risulti legittimo nel senso appena chiarito, non vi sono ragioni per impedire il collaudo delle opere in cemento armato che compongono la costruzione assentita” (a questo link scarica la Sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 361 del 18 aprile 2013).
Di Mauro Ferrarini
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento