Eccoci alla rassegna sentenze settimanale, dove parleremo di: abuso edilizio su area demaniale, la demolizione è certa e immediata? Serve diffida preventiva? Tettoia abusiva, quando è legittimo l’ordine di demolizione? Lottizzazione abusiva, come funziona l’acquisizione del bene contro il proprietario?
Altri temi che tratteremo: casotto deposito attrezzi agricoli e posa di un cancello, serve permesso di costruire? Oneri concessori, qual è il termine di prescrizione?
Abuso edilizio su area demaniale, la demolizione è certa e immediata?
TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 11 maggio 2020 n. 783
Necessaria la diffida preventiva prima dell’ordinanza di demolizione nel caso di abusi su suolo demaniale
L’art. 35, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che “qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo”.
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L’omissione della diffida, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, rende illegittimo l’atto di demolizione (T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 16 maggio 2018, n. 1050; 7 febbraio 2018, n. 368). Né si può accedere alla tesi per la quale alla “diffida” si sarebbe provveduto proprio con l’atto oggetto di impugnativa, la cui natura di provvedimento conclusivo dell’iter è invero confermata dalla preannunciata demolizione d’ufficio in caso di decorso infruttuoso del termine di sessanta giorni ivi stabilito (da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2019, n. 1409).
SUL TEMA
>> Per l’ordine di demolizione non serve comunicazione
Tettoia abusiva, quando è legittimo l’ordine di demolizione?
TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 11 maggio 2020 n. 484
La tettoia non è un manufatto precario ed è legittimo l’ordine di demolizione in caso di abusiva realizzazione
Per consolidata giurisprudenza, la realizzazione di una tettoia comporta una trasformazione del territorio e dell’assetto edilizio anteriore, arrecando, infatti, un proprio impatto volumetrico; è un manufatto privo di connotati di precarietà e destinato a soddisfare esigenze non già temporanee e contingenti, ma durevoli nel tempo, con conseguente incremento del godimento dell’immobile cui inerisce e del relativo carico urbanistico (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3490/2006; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 16226/2007; n. 16493/2007; n. 361/2008; sez. III, n. 10059/2008; sez. VI, n. 21346/2008; sez. II, n. 492/2009; sez. VIII, n. 2438/2009; sez. II, n. 8320/2009; sez. VIII, n. 883/2914; Salerno, sez. II, n. 9/2015; Napoli, sez. III, n. 1351/2017; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 6544/2007; TAR Abruzzo, Pescara, n. 98/2008; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 3323/2008);
Conseguentemente, una tettoia sviluppante un volume di circa 91 mc. risulta suscettibile di arrecare un apprezzabile impatto sul territorio e di configurare un organismo edilizio con propria rilevanza urbanistica, con conseguente operatività esclusiva della sanzione demolitoria per la sua abusiva realizzazione.
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Lottizzazione abusiva, come funziona l’acquisizione del bene contro il proprietario?
TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 13 maggio 2020 n. 1771
Nel caso della lottizzazione abusiva, la sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’area opera anche nei confronti del proprietario attuale in buona fede
Nel caso della lottizzazione abusiva, un orientamento giurisprudenziale minoritario ha ricordato come l’art. 30 del D.P.R. n. 380 del 2001, nel prevedere l’acquisizione del bene al patrimonio pubblico, quale conseguenza amministrativa dell’accertata lottizzazione, secondo le scansioni temporali declinate dal comma 7, contempli una misura sanzionatoria sostanzialmente equiparata alla confisca (Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 2017, n. 4400). Ne consegue che dovrebbero valere le medesime regole, elaborate in ambito europeo, con applicazione del regime delle “sanzioni penali” anche in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa (Cons. Stato, 20 luglio 2017, n. 3750).
Tuttavia, appare più coerente con la natura oggettiva e la funzione ripristinatoria della misura prevista dall’art. 30 del D.P.R. 380/2001 – che prescinde dalla posizione di buona fede del proprietario attuale del fondo coinvolto nella lottizzazione abusiva – ritenere che essa operi “indipendentemente dall’animus dei proprietari interessati, i quali se del caso potranno far valere la propria buona fede nei rapporti interni con i propri danti causa” (Cons. Stato, Sez. II, 20 giugno 2019, n. 4228 che richiama plurimi precedenti conformi; così anche Cons. Stato, Sez. II, 30 gennaio 2020, n. 765).
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Permesso di costruire, serve per un casotto deposito attrezzi?
Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 13 maggio 2020 n. 3036
Serve il permesso di costruire per un casotto di 36 mq. destinato a deposito di attrezzi agricoli, mentre l’apposizione id un cancello, funzionale alla delimitazione della proprietà, rientra tra le ipotesi di attività edilizia libera
Serve il permesso di costruire per un casotto di 36 mq. destinato a deposito di attrezzi agricoli.
A fini urbanistico-edilizi il rapporto pertinenziale tra due beni presuppone la sussistenza di due essenziali requisiti: uno teleologico e uno strutturale.
In base al primo occorre che la cosa accessoria, per sua natura, non possa che essere destinata, in via esclusiva e durevole, a servizio di un bene principale, di modo che la stessa risulti priva di un autonomo valore di mercato.
Per il secondo è, invece, necessario che l’opera pertinenziale abbia dimensioni ridotte e modeste rispetto alla cosa cui inerisce, tali da non comportare ulteriore carico urbanistico o significative alterazioni dell’assetto territoriale (Cons. Stato, Sez. VI, 16/6/2016, n. 2658).
Nel caso di un casotto di 36 mq., pur ammettendo, per ipotesi, la sussistenza del primo requisito (quello funzionale), mancherebbe sicuramente il secondo, attese le non ridotte dimensioni del casotto realizzato.
Viceversa, l’apposizione di un cancello, funzionale alla delimitazione della proprietà, si inquadra tra gli interventi di finitura di spazi esterni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, per cui rientra fra le ipotesi di edilizia libera (Cons. Stato Sez. VI Sent., 02/01/2020, n. 34).
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Oneri concessori, qual è il termine di prescrizione?
TAR Marche, sez. I, sent. 13 maggio 2020 n. 310
Il termine di prescrizione per gli oneri concessori è decennale
Come affermato dalla ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, la determinazione del contributo per oneri concessori dà luogo a un rapporto paritetico, azionabile da entrambe le parti nel termine di prescrizione ordinario di dieci anni, senza necessità di impugnare i relativi atti ammnistrativi proprio perché si tratta di obbligazioni che rinvengono la loro fonte direttamente nella legge (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 27/9/2017 n. 4515; id. 12/6/2017 n. 2821; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 28/4/2020 n. 1541).
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