Intervento in assenza di SCIA, cosa comporta? Conseguenze e sanzioni

Realizzare interventi edilizi senza SCIA comporta sanzioni economiche significative e in alcuni casi, l’obbligo di ripristino. Ecco una breve guida che riassume quali opere richiedono la SCIA, le conseguenze legali e come evitare problemi amministrativi e finanziari

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è un atto amministrativo necessario per l’avvio di determinati interventi edilizi. La sua omissione può comportare sanzioni pecuniarie e in alcuni casi, l’obbligo di ripristino dello stato originario dell’immobile.

Di seguito, vengono analizzate le principali conseguenze derivanti dalla realizzazione di interventi in assenza di SCIA.

Le informazioni contenute in questo articolo sono raccolte dal volume “Prontuario generale dell’edilizia” di Mario Di Nicola, edito da Maggioli Editore.

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Prontuario generale dell’edilizia

Il Prontuario generale dell’edilizia è un vero vademecum della complessa e articolata materia delle costruzioni edilizie. Analizza tutte le maggiori opere di edilizia residenziale e non residenziale, comprese le varie procedure necessarie alla realizzazione degli interventi, codificate da schede operative di facile consultazione. Il Prontuario è aggiornato alla legge 24 luglio 2024, n. 105, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”. Il volume è organizzato per argomenti, mediante schede operative, all’interno delle quali sono trattate tutte le indicazioni e le informazioni utili alla gestione procedurale di ciascuna attività, al fine di porre il tecni- co nella condizione di poter disporre delle migliori indicazioni necessarie a garantire la completa copertura delle problematiche che sarà chiamato ad affrontare nell’assolvi- mento del suo incarico. Le schede operative di ogni singolo intervento edilizio riportano: • Descrizione dell’intervento (dettagliata nei particolari basilari); • Scheda tecnica (titolo edilizio occorrente, vincoli e quant’altro necessario);• Legislazione di riferimento (relativa all’intervento da realizzare);• Giurisprudenza (massimata relativa alle opere di intervento);• Allegati essenziali (necessari per la richiesta, la realizzazione e il suo utilizzo).Mario Di NicolaArchitetto, ha operato negli Uffici Tecnici di Ente Locale, nei settori Edilizia e Urbanistica; ha redatto numerosi piani urbanistici e progetti di opere pubbliche. È, altresì, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia.

Mario Di Nicola | Maggioli Editore 2024

Indice

Sanzione per interventi realizzati senza SCIA

La realizzazione di determinati interventi edilizi senza SCIA comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile, con un importo minimo di 1.032 euro. Le opere soggette a tale sanzione includono:

  • manutenzione straordinaria, se riguarda parti strutturali dell’edificio o i prospetti;
  • restauro e risanamento conservativo, quando interessa parti strutturali dell’edificio;
  • ristrutturazione edilizia, ad eccezione di quella soggetta a permesso di costruire;
  • varianti a permessi di costruire, se non alterano parametri urbanistici, volumetrie, destinazione d’uso o categoria edilizia e non modificano la sagoma in edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Interventi su immobili vincolati

Se gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono eseguiti su immobili soggetti a vincoli statali, regionali o urbanistici, l’autorità competente può ordinare il ripristino dello stato originario a spese del responsabile. In aggiunta, viene applicata una sanzione pecuniaria che varia da 516 a 10.329 euro.

Per gli interventi eseguiti in aree ricadenti nella zona A (ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444), il dirigente o responsabile dell’ufficio deve richiedere un parere vincolante al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. A seconda del parere, si potrà procedere con:

  • l’ordine di ripristino dell’immobile;
  • l’applicazione di una sanzione pari al triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile, con un minimo di 1.032 euro.

Se il Ministero non risponde entro 60 giorni, il responsabile dell’ufficio può procedere autonomamente senza applicare la sanzione prevista da 516 a 10.329 euro.

SCIA in corso d’opera

Qualora la SCIA venga presentata spontaneamente durante l’esecuzione dei lavori, il responsabile dell’intervento è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 516 euro, evitando sanzioni più gravi.

Conseguenze penali

L’assenza della SCIA non comporta sanzioni penali, tuttavia, restano applicabili eventuali sanzioni in caso di:

  • Interventi eseguiti senza permesso di costruire o in difformità;
  • Ristrutturazioni edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire;
  • Abusi edilizi su suoli pubblici;
  • sanzioni penali, applicabili anche alla segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire;
  • Regolarizzazione e Accertamento di Conformità.

In caso di interventi realizzati in assenza di SCIA, è possibile ottenere la sanatoria attraverso un accertamento di conformità, a condizione che le opere siano conformi agli strumenti urbanistici e alle normative vigenti. Tale procedura si applica sia in caso di parziale difformità sia per variazioni essenziali.

La realizzazione di interventi edilizi senza presentare la SCIA espone i responsabili a rilevanti conseguenze economiche e, nei casi più gravi, all’obbligo di ripristino dello stato originario dell’immobile. Per evitare sanzioni, è fondamentale rispettare le normative vigenti e richiedere tempestivamente la SCIA prima dell’inizio dei lavori.

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