Case prefabbricate: IVA al 22% sull’acquisto dei pezzi da assemblare

Entrate chiarisce: l’acquisto di pezzi di una casa prefabbricata, anche se accompagnato dal servizio di montaggio, è soggetto all’aliquota IVA ordinaria del 22%. L’aliquota ridotta è applicabile solo in presenza di un contratto di appalto per la costruzione di una casa completa chiavi in mano

Quando si acquista una casa prefabbricata da montare, è fondamentale comprendere l’aliquota IVA applicabile.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 246/2024, ha chiarito in quali casi si applica l’aliquota ordinaria del 22% e quando è possibile usufruire delle aliquote ridotte del 4% o del 10%.

Analizziamo i dettagli di questa disposizione.

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Indice

Quando applicare l’IVA al 22%

L’acquisto di componenti di una casa prefabbricata da assemblare tramite tecnici specializzati della società venditrice è soggetto all’aliquota IVA ordinaria del 22%. In questo caso, il cliente non sta acquistando una casa vera e propria, ma singole parti della stessa, che saranno successivamente assemblate.

La decisione dell’Agenzia si basa sulla Risoluzione Ministeriale n. 503351 del 1974. Secondo questa risoluzione, si applica l’aliquota del 22% quando il contratto riguarda l’acquisto di pezzi di una casa prefabbricata, che successivamente verranno montati, anche se il montaggio è effettuato dall’impresa stessa che li produce.

Ad esempio, se un cliente acquista delle pareti prefabbricate e altri componenti per una casa in legno da un’azienda, che offre anche il servizio di assemblaggio. L’oggetto della transazione non è una casa completa, ma una fornitura di pezzi, pertanto l’IVA applicabile è quella ordinaria al 22%.

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Aliquote IVA ridotte del 4% e del 10%: i casi ammissibili

L’aliquota ridotta del 4% o del 10% può applicarsi solo se l’acquisto avviene nell’ambito di un contratto di appalto per la costruzione e consegna “chiavi in mano” di una casa completa. In questa circostanza, l’operazione si configura come una vendita di abitazione.

Le condizioni necessarie per l’aliquota ridotta sono:

  • contratto di appalto: l’impresa si obbliga a costruire e consegnare una casa completa, non solo a fornire parti prefabbricate;
  • requisiti dell’abitazione: l’immobile deve avere le caratteristiche richieste per l’applicazione delle agevolazioni IVA (ad esempio, abitazione principale o edilizia residenziale agevolata).

Ad esempio, se un cliente affida a un’impresa la costruzione di una casa prefabbricata completa, con impianti, finiture e consegna finale chiavi in mano. In questo caso, l’aliquota IVA può essere ridotta al 4% o al 10%, a seconda dei requisiti specifici.

Chiarimenti sul regime One Stop Shop (OSS)

La società coinvolta nella vendita di case prefabbricate aderisce al regime opzionale One Stop Shop (OSS). Questo regime semplifica il versamento dell’IVA per le operazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione Europea.

L’Agenzia ricorda che tale regime consente a un soggetto passivo di versare l’IVA relativa alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate verso privati in un unico Stato membro, quello in cui in cui si è identificato. Entrate ricorda che si tratta di una misura che semplifica il versamento dell’Iva dovuta sulle forniture transfrontaliere di beni e servizi.

Sanzioni per errata applicazione dell’IVA

L’applicazione errata delle aliquote IVA può comportare sanzioni per la società venditrice.

È quindi fondamentale verificare con attenzione l’oggetto della fornitura e applicare l’aliquota corretta per evitare sanzioni.

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Redazione Tecnica

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