Il Decreto legge 9 agosto 2024 numero 113 ha previsto per l’anno corrente il riconoscimento in busta paga di un’indennità pari a 100,00 euro a beneficio dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28 mila euro;
- lavoratore con almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico;
- IRPEF lorda, calcolata sui redditi di lavoro dipendente, di importo superiore alla detrazione per redditi da lavoro dipendente.
L’indennità in questione, rapportata al periodo di lavoro svolto nell’anno di imposta 2024, non è soggetta a prelievo fiscale e contributivo e non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero il convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Considerato l’obbligo in capo ai datori di lavoro di riconoscere i 100,00 euro (ribattezzati Bonus Natale) con la tredicesima mensilità 2024 si pone il problema di come gestire la liquidazione del contributo per i lavoratori dell’edilizia.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
Come erogare il Bonus Natale?
Il Bonus Natale è riconosciuto dai datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, il quale attesta per iscritto (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) di avervi diritto indicando il codice fiscale:
- del coniuge o del convivente;
- dei figli.
Dipendenti presso aziende diverse
Un caso particolare riguarda il lavoratore che, nel corso dell’anno corrente, ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi.
In questa situazione il soggetto interessato deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che eroga materialmente il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva in parola, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del bonus.
Dipendenti con contratto a tempo parziale
Fermo restando il limite massimo di importo del bonus fissato a 100,00 euro, qualora il dipendente abbia più contratti di lavoro dipendente a tempo parziale in essere, l’indennità è riconosciuta dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal proposito il dipendente dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per il calcolo del bonus (redditi di lavoro dipendente e giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro).
Come liquidare il bonus agli operai edili?
In considerazione del fatto che la gratifica natalizia è riconosciuta agli operai beneficiari direttamente dalle singole Casse Edili e che la normativa impone l’erogazione del Bonus Natale unitamente alla tredicesima mensilità si pone il dubbio di come procedere alla liquidazione della somma in favore degli operai che hanno debitamente presentato al datore di lavoro l’apposita dichiarazione sostitutiva.
A tal proposito, nel silenzio della normativa e dei documenti di prassi, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle realtà di rappresentanza delle imprese di costruzione (in particolare ANCE), si ritiene che:
- il bonus debba essere riconosciuto esclusivamente dal datore di lavoro, in busta paga, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto – legge numero 113/2024;
- la somma, considerata la ratio della normativa di assicurare ulteriori risorse economiche ai dipendenti in concomitanza del periodo natalizio, debba essere riconosciuta, se possibile, già dalla retribuzione di competenza del mese di novembre 2024 ovvero con un’erogazione a sé stante, effettuata entro Natale.
Al contrario, coloro che intendono riconoscere il bonus unitamente alla retribuzione di competenza del mese di dicembre, devono tener presente che la somma in questione, per poter essere considerata percepita nel periodo d’imposta 2024 (come prescritto dalla normativa) dev’essere erogata entro il 12 gennaio 2025.
Come liquidare il bonus agli impiegati dell’edilizia?
Il Bonus Natale a beneficio degli impiegati dell’edilizia dovrà essere corrisposto dal datore di lavoro ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge, che ne abbiano fatto esplicita richiesta, unitamente alla tredicesima mensilità, quest’ultima riconosciuta in busta paga (sempre dal datore di lavoro) nel rispetto delle tempistiche e delle modalità di calcolo definite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.
Recupero delle somme erogate in F24
Il Bonus liquidato in busta paga ai dipendenti è dall’azienda stessa recuperato sotto forma di credito da utilizzare in compensazione all’interno del modello di pagamento F24, a partire dal giorno successivo l’erogazione in cedolino.
Cosa succede dopo l’erogazione del Bonus Natale?
Una volta riconosciuto in busta paga il Bonus Natale il datore di lavoro verifica, in sede di conguaglio fiscale di fine anno (di norma nel cedolino di dicembre), l’effettiva spettanza del bonus e, qualora lo stesso risulti non dovuto, provvede al recupero (in busta paga) del relativo importo.
Il Bonus Natale in dichiarazione dei redditi
A norma dell’articolo 2-bis, comma 5, Decreto – legge numero 113/2024 l’indennità è rideterminata in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore beneficiario.
In particolare, qualora il lavoratore, pur avendo diritto al bonus, non lo abbia percepito, la somma spettante sarà riconosciuta in dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nel 2025. Al tempo stesso, colui che ha cessato l’attività lavorativa nel corso dell’anno corrente, può beneficiare comunque del bonus in dichiarazione dei redditi, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
Da ultimo, qualora il dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza di presupposti richiesti o in misura superiore all’importo effettivamente spettante (e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito) l’interessato deve restituire, in dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.
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La Patente a Crediti nei cantieri o, meglio, il “sistema di qualificazione delle imprese” è un efficace metodo di accreditamento delle imprese più virtuose in termini prevenzionistici. Con la pubblicazione del decreto 18 settembre 2024, n. 132, il sistema (in vigore dal 1° ottobre 2024) impone ad imprese, lavoratori autonomi, datori di lavoro e responsabili della sicurezza di porre in essere tutte le attività di controllo e monitoraggio per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Questo testo rappresenta le “istruzioni d’uso” necessarie per gestire con efficacia l’applicazione della nuova disposizione normativa e fornisce un supporto per affrontare le criticità presenti nel testo di legge. Il testo propone l’analisi della normativa e come attivare e gestire la patente a punti; contiene la lista completa delle conformità e le indicazioni delle responsabilità in capo ai diversi attori coinvolti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore autonomo). Completa il testo un comodo file excel di uso operativo con il gestore/contatore delle decurtazioni. Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.
Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024
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