In data 15 febbraio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente 13 ottobre 2016 n. 264, contenente le nuove indicazioni dei criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Si compone di 3 Titoli e di 2 allegati e di una circolare del 30 maggio 2017, protocollo 7619.
L’ambito di applicazione, destinato ai “residui di produzione” qualificati come “ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto“, prevede la dimostrazione già indicate nell’art. 184-bis del d. lgs. 152/2006, con ulteriore approfondimento in tema di certezza dell’utilizzo, utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale, requisiti di impiego e di qualità ambientale nonchè delle attività di deposito e movimentazione.
Viene prevista l’istituzione di un apposito elenco pubblico, per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti.
Definizioni dei sottoprodotti
È un sottoprodotto e non un rifiuto, qualsiasi sostanza o oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
– la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
– è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
– la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
– l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Condizioni generali
Ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.
In ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
– la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
– è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
– la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
– l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Il produttore e l’utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti. Il soggetto lo conserva per tre anni e rende disponibile all’autorità di controllo la documentazione indicata.
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Certezza dell’utilizzo
Il requisito della certezza dell’utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell’impiego dello stesso. Il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l’organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto.
Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell’utilizzo e’ dimostrata dall’analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l’utilizzo previsto per gli stessi.
La certezza dell’utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato presuppone che l’attività o l’impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso.
Nella scheda tecnica sono, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all’utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.
Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
Requisiti di impiego e di qualità ambientale
La scheda tecnica contiene, tra l’altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all’impiego previsto.
In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita dichiarazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità.
Deposito e movimentazione
Al fine di assicurare la certezza dell’utilizzo, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, e’ depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.
Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono garantite:
– la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;
– l’adozione delle cautele necessarie ad evitare l’insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonchè fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
– l’adozione delle cautele necessarie ad evitare l’alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
– la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica.
A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformità, il deposito e il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purchè abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti.
La responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all’utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.
Piattaforma di scambio tra domanda e offerta
Per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
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