Le società di ingegneria possono operare in campo privato solo a partire dal 2012. È il parere espresso dai giudici della Corte di Cassazione con la sentenza 7310 del 22 marzo 2017, che ha condannato una società di ingegneria alla restituzione di parte dei compensi versati da un privato nel 2001. Tra l’altro, i contratti privati delle Società di ingegneria sono stati approvati il 4 maggio anche dal Senato che ha dato l’ok al Ddl Concorrenza: approvato con la fiducia, torna alla Camera per la terza lettura.
La Cassazione ha ripercorso l’evoluzione normativa che ha portato progressivamente all’equiparazione delle stp e dei professionisti in forma singola. Inizialmente, hanno spiegato i giudici, c’era il divieto di costituzione di società di capitali aventi a oggetto l’espletamento di attività riservate a professionisti iscritti all’Albo. In seguito, il divieto è stato superato per quanto riguarda il settore pubblico con l’articolo 17 della Legge 109/1994 (poi confluito nell’articolo 90 del D.lgs. 163/2006 e in seguito nell’articolo 46 del D.lgs. 50/2016) in base al quale la qualifica professionale deve essere posseduta dai soci o dal direttore tecnico che sottoscrive i progetti.
La Legge 266/1997 ha poi abrogato il divieto di esercizio delle professioni intellettuali in forma societaria, prevedendo la completa liberalizzazione anche nel mercato privato. Questa disposizione sarebbe diventata operativa dopo un decreto attuativo, che non è mai arrivato.
Le società di ingegneria possono operare nel mercato privato dal 2012
A colmare questa lacuna è intervenuta la legge 183/2011 che, a partire dal 1° gennaio 2012, riconosce alle società di ingegneria la possibilità di operare anche nel mercato privato come i professionisti in forma singola. Questo significa, ha concluso la Cassazione, che le società di ingegneria possono assumere incarichi dai privati esclusivamente a partire dal 2012 e per quanto riguarda le attività svolte prima sono da ritenersi contrarie alla legge. Questi quindi i presupposti che hanno portato alla condanna della società di ingegneria.
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Professionisti vs società di ingegneria
Quella sulla possibilità di operare nel mercato privato è una diatriba che dura da anni tra i professionisti e le società di ingegneria. I professionisti hanno sempre sostenuto che l’inclusione delle società di ingegneria non sarebbe equa visto che le società, al contrario loro, non si iscrivono agli Albi e non sono soggette agli obblighi previsti dalle norme che regolano la libera professione. Al contrario, l’OICE, l’associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, ha sempre sostenuto l’equiparazione anche nel mercato privato, come accade all’estero, considerando i vincoli imposti dagli ordini professionali l’espressione di un corporativismo oggi anacronistico.
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