SCIA edilizia, quando le Regioni possono scostarsi dalla Legge Statale?

Il 28 luglio scorso il Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la Legge Regionale della Campania 20 del 13 giugno 2016 che prevede un regime sanzionatorio meno severo in materia di SCIA edilizia.

La norma (articolo 6, comma 6) stabilisce che, nei confronti dei soggetti responsabili di dichiarazioni mendaci, si applichino le sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 oltre a una sanzione pecuniaria da 1000 a 15.000 euro, maggiorata degli eventuali danni derivanti. La legge è nell’articolo “Segnalazione certificata di inizio attività” e richiama espressamente l’art.19 della L 241/1990.

 

Norma regionale e norma nazionale

Secondo il Governo la LR (legge regionale), ponendo una semplificazione sul piano del procedimento inserisce un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello previsto dal medesimo art.19 c. 6 della legge nazionale 241/1990.

La 241/1990 in materia di SCIA edilizia stabilisce: “ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente I’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Prevedendo un regime sanzionatorio meno severo rispetto a quello statale, la disposizione regionale viola l’art. 117, comma 2. lettera l) della Costituzione, che pone la competenza statale come esclusiva in materia di ordinamento penale.

Se vuoi sapere tutto sulla SCIA:

La norma regionale prevede una SCIA edilizia semplificata e contempla il rilascio dell’autorizzazione, nel termine di trenta giorni in caso di silenzio dell’amministrazione. Il regime sanzionatorio posto dalla normativa statale in questi casi vuole bilanciare l’ulteriore semplificazione procedimentale connessa alla SCIA edilizia. Se si considera che le sanzioni penali in caso di false attestazioni vogliono disincentivare abusi nel ricorso a forme procedimentali semplificate, la disposizione censurata determina un livello inferiore (rispetto alla legge nazionale) di tutela dell’interesse pubblico.

Le forme semplificate di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale in esame non corrispondono al modello imposto dalla legge nazionale. La legge regionale non esclude l’applicazione della comunicazione prevista dall’art.7, così come della procedura di cui all’art.6, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (art. 19 c. 1 della legge 241/1990).

Quindi, per il Governo la norma regionale si pone in contrasto con l’art. 19 e viola l’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (tutela dell’ambiente e dei beni culturali).

L’articolo 19 comma 3 della Legge 241/1990 stabilisce che in caso di accertata carenza dei requisiti entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, l’Amministrazione debba adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

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Conclusioni: quando la LR può discostarsi dalla L

La Corte Costituzionale ha chiarito che la disciplina della SCIA edilizia è potestà legislativa dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali. Secondo l’art. 29, comma 2-quater, della legge 241/1990, le Regioni possono quindi discostarsi dalla SCIA della legge nazionale solo per prevedere livelli ancora maggiori di tutela.

Redazione Tecnica

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