Opere abusive, chi ha autonomia decisionale sulle demolizioni?

In materia di ingiunzione di demolizione di un’opera abusiva e ripristino dello stato dei luoghi, l’Ente Parco ha un’autonomia decisionale che “non può essere subordinata o paralizzata dall’attività di un altro ente”.

A stabilirlo è il Consiglio di Stato (sez. VI) con una sentenza (n. 2968/2016) che respinge il ricorso presentato da alcuni cittadini contro l’ordinanza con cui l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Molise e Lazio (PNALM) ingiungeva demolizione e riduzione in pristino delle opere realizzate all’interno di un campeggio in assenza di nulla osta.

Nella sentenza si giudica il ricorso infondato, “perché tutte le censure dedotte si fondano sull’affermata prevalenza della disciplina urbanistica su quella ambientale, la cui tutela è affidata all’ente parco”.

L’ente parco è quindi autonomo rispetto a qualsiasi altro ente (nel caso in questione, il Comune), e la disciplina ambientale ha la priorità su quella urbanistica.

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I ricorrenti avevano richiamato una precedente sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato (n. 3723 del 21 giugno 2011) secondo la quale l’articolo 13 della legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 6 dicembre 1991) troverebbe applicazione solo con riguardo agli interventi edilizi da realizzare e non, invece, ai procedimenti di sanatoria di opere abusive già realizzate.

In proposito, il Consiglio di Stato ha precisato che quella sentenza “letta nella sua integralità, si limita ad affermare che, nei procedimenti di sanatoria, resta esclusa la formazione del parere positivo per silentium, ma non esclude in alcun modo il potere repressivo anche in fattispecie per le quali penda una qualsiasi procedura di sanatoria”.

Redazione Tecnica

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