Decreto aree idonee per le rinnovabili: pubblicato il testo

Pubblicato il decreto che fornisce indicazioni sulla ripartizione della potenza fra Regioni e Province autonome e i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili

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Pubblicato il “decreto aree idonee per le rinnovabili” che attua quanto previsto dall’articolo 20 (commi 1 e 2) del decreto legislativo n.199 del 2021.

Gli obiettivi del DM del 21 giugno 2024 sono: individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili e stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, funzionali al raggiungimento dei target previsti dal PNIEC e derivanti dall’attuazione del pacchetto “Fit for 55”.

La bozza del decreto fornisce indicazioni sulla ripartizione della potenza fra Regioni e Province autonome e indica i criteri per l’individuazione delle aree idonee.

Vediamo di seguito nel dettaglio come effettuare il calcolo del raggiungimento degli obiettivi annuali (specificati nella Tabella A) e quali sono le tipologie di aree idonee, così come riportato nella nuova bozza del decreto (scaricabile a fine articolo) che aveva ottenuto l’OK in Conferenza unificata fra Stato, Regioni e Comuni.

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Indice

Come calcolare il raggiungimento degli obiettivi annuali

Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi annuali, specificati nella Tabella Asi tiene conto:

  • della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1°gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
  • della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione o riattivazione entrati in esercizio dal 1°gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento e realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
  • del 100% della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o provincia autonoma.

Gli obiettivi minimi, intermedi e finali, per ciascuna Regione e Provincia autonoma sono riportati nella seguente Tabella A.

Decreto aree idonee per le rinnovabili: pubblicato il testo Tabella A Decreto aree idonee

Quali sono principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee?

Per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici in zone agricole, le Regioni devono seguire criteri omogenei come stabilito dall’articolo 7 del Decreto in oggetto.

Questi criteri mirano a massimizzare l’identificazione di superfici idonee per raggiungere gli obiettivi definiti nella Tabella A, sopra riportata.

In particolare, le Regioni devono considerare:

  • la protezione del patrimonio culturale e paesaggistico, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici. Si privilegia l’uso di strutture edificate come capannoni industriali, parcheggi e aree destinate a industria, artigianato, servizi e logistica. È necessario valutare anche le aree non utilizzabili per altri scopi, comprese quelle agricole non utilizzabili, in relazione alle risorse rinnovabili, infrastrutture di rete e domanda elettrica;
  • la possibilità di classificare le aree in base alla fonte, alla taglia e alla tipologia di impianto, differenziando le superfici idonee;
  • il rispetto delle aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilendo fasce di rispetto variabili fino a 7 chilometri.

Tuttavia, queste norme non si applicano ai rifacimenti degli impianti esistenti. Nei procedimenti autorizzatori, il Ministero della Cultura mantiene la competenza sulle aree tutelate.

Come individuare le aree idonee

Infine, per facilitare questo processo, le Regioni e le Province autonome possono utilizzare la piattaforma digitale prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, con il supporto delle informazioni fornite dai vari ministeri competenti.

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