Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere edilizie comporta l’osservanza delle condizioni in esso previste, quali i termini per l’inizio dei lavori e, il mancato rispetto di tale obbligo, implica la sua decadenza.
La norma che regola l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire è l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e prescrive che il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal suo rilascio, mentre quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori.
Decorsi tali termini il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Approfondisci con Permesso di costruire: la richiesta di proroga dei termini per la conclusione lavori.
La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso di costuire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22.
Il permesso di costruire decade anche con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale del tutto prevalente, la decadenza del titolo edilizio per omessa osservanza del termine di avvio dei lavori ha natura vincolata e opera di diritto: il provvedimento relativo, ove adottato, ha carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi ex se, in via diretta, con l’infruttuoso decorso del termine prefissato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 settembre 2011, n. 5028).
In un caso specifico l’appellante ha dedotto che:
– il termine per l’inizio dei lavori decorrerebbe dalla consegna del titolo;
– l’effettivo avvio delle opere sarebbe una questione di fatto;
– gli atti formali e le attività poste in essere comproverebbero ragionevolmente il tempestivo inizio del lavori;
– i fatti intervenuti (il rinvenimento di uno strato di pietra; l’alluvione) avrebbero carattere di forza maggiore e sarebbero stati un impedimento assoluto alla realizzazione dell’intervento;
– la scadenza del termine di legge non produrrebbe automaticamente il venir meno del titolo, ma costituirebbe solo il presupposto dell’accertamento dell’eventuale decadenza.
L’accertamento dell’avvenuto inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire, necessario a evitarne la decadenza, è questione di fatto, da valutarsi caso per caso con riguardo al complesso delle circostanze concrete. L’avvio delle opere, in ogni caso, deve essere reale ed effettivo, manifestazione di un serio e comprovato intento di esercitare il diritto di edificare, e non solo apparente o fittizio, magari volto al solo scopo di evitare la temuta perdita di efficacia del titolo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 aprile 2013, n. 2027).
L’effettivo inizio dei lavori nell’anno corrisponde a un interesse pubblico, relativo all’esercizio dei poteri programmatori spettanti all’Amministrazione comunale. Per tale ragione, la giurisprudenza è orientata a valutare i dati di fatto con rigore e a ritenere irrilevanti, ad esempio, la ripulitura del sito, l’approntamento del cantiere e dei materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori nell’immobile, lo sbancamento del terreno (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6151).
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