Gli ingegneri dipendenti iscritti all’albo ma senza partita IVA non sottraggono il lavoro ai colleghi che hanno scelto la libera professione. È questa la conclusione, sintetizzata da noi un po’ brutalmente, dei chiarimenti che il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha dovuto fare a seguito del vespaio di polemiche seguito alla diffusione della nota n. 488 Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali del novembre scorso.
Dopo la pubblicazione della notizia, infatti, moltissimi ingegneri liberi professionisti avevano criticato aspramente l’interpretazione data della normativa vigente dal CNI, anche su queste pagine.
I chiarimenti del CNI arrivano per sgombrare il campo da possibili equivoci.
“Non era minimamente intenzione del documento avallare”, si legge nel documento, “un’apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un’attività professionale”.
E allora, vediamo quali sono i punti fondamentali che aiutano a chiarire la questione, rimandando alla lettura del documento completo per un maggior grado di approfondimento.
I punti fermi
1. L’ingegnere iscritto all’albo può svolgere attività di lavoro occasionale senza la necessità di avere partita IVA.
2. Per determinare l’occasionalità della prestazione non si può ricorrere ai limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa sul lavoro occasionale (durata massima del contratto 30 giorni e compenso inferiore ai 5.000 euro nell’arco dell’anno solare).
3. Tali disposizioni non valgono per le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.
Il chiarimento del CNI
La nota di chiarimento del Centro Studi evidenzia come l’ingegnere l’iscritto all’Albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non svolga lavoro autonomo con regolarità, sistematicità ed operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale, solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, di eccezionalità, di non ripetitività, e venga effettuato in proprio senza vincolo alcuno di subordinazione del committente.
In tali condizioni, presenti tutte contemporaneamente, non vi è la necessità di disporre di partita IVA.
Scarica la nota Chiarimenti sulle prestazioni occasionali degli iscritti all’Albo (riferimento alla nota n. 448 – novembre 2014)
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