Il permesso di costruire è indispensabile al fine di erigere opere edilizie aventi carattere stagionale: lo ha affermato il Consiglio di Stato attraverso la sentenza 3 giugno 2014, n. 2842, modificando la decisione stabilita in sede di prima istanza e ribadendo un principio assodato all’interno dell’ordinamento italiano.
Le opere aventi carattere stagionale infatti, a parere della Corte, quando sono orientate alla soddisfazione di interessi permanenti nel tempo, debbono essere equiparate alle “nuove costruzioni”: in tale direzione è pertanto necessario che queste ultime vengano autorizzate attraverso congruo permesso di costruire.
La vicenda posta alla base della sentenza riguardava l’impugnazione effettuata da un imprenditore nei confronti di un atto mediante il quale un’Amministrazione comunale aveva permesso ad un’impresa concorrente di ampliare un piccolo bar (in forma di chiosco) trasformandolo in una imponente struttura estesa per circa 120 metri quadri (a fronte dei 12 mq originari). A tale riguardo il Consiglio di Stato ha sottolineato l’importanza della linea di demarcazione posta tra la nozione di temporaneità delle costruzioni e quella, notevolmente diversa, di stagionalità.
Pergolati, tettoie, gazebi ed altri elementi di arredo: sono tutte strutture rilevanti all’interno della abitazione. Ma prima di procedere con la lor installazione in giardino o sul terrazzo, è sia necessario o meno premunirsi di un idoneo titolo abilitativo? Il nuovo e-book targato Ediltecnico intitolato Gli interventi edilizi per le opere precarie da esterni fornisce la risposta a tutti gli interrogativi in materia: una guida capace fornire la definizione delle diverse tipologie di installazioni possibili negli spazi esterni e di individuare il relativo titolo edilizio necessario alla luce della giurisprudenza più recente e del dato normativo: solo in questo modo, infatti, sarà possibile evitare errori e conseguenti sanzioni.
I supremi giudici amministrativi hanno fatto riferimento all’orientamento prevalente in giurisprudenza secondo il quale i manufatti che non sono precari, ma sono “funzionali a soddisfare esigenze permanenti”, devono essere considerati idonei ad alterare lo stato dei luoghi (con annesso carico urbanistico) non venendo in rilievo in tal caso “la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie”.
Affinché un’opera possa essere definita “precaria” debbono infatti essere presenti i requisiti fondamentali della temporalità limitata e della specificità: solo in compresenza di tali condizioni non sarebbe necessario presentare il permesso di costruire. Nel caso dell’opera stagionale di specie tali requisiti non possono dirsi soddisfatti in alcun modo: rimane quindi ineludibile il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune per l’edificazione dell’opera.
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